Assegno temporaneo per i figli minori dall’1 Luglio 2021
Il DL 8.6.2021 n. 79 ha introdotto un assegno temporaneo per i figli minori (c.d. assegno “ponte”), a sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF), dopo il rinvio dell’attuazione della L. 46/2021 istitutiva dell’assegno unico e universale.
L’assegno “ponte”, operativo dall’1.7.2021 al 31.12.2021: i) è destinato alle categorie di lavoratori privi dei requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare attualmente in vigore, in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, economici (ISEE inferiore a 50.000 euro annui), nonché relativi al nucleo familiare (figli a carico minori di 18 anni); ii) è corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore e il suo importo varia in relazione alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE e al numero di figli; iii) spetta a partire dal mese di presentazione della domanda. Quelle presentate entro il 30.9.2021 danno diritto alle mensilità arretrate a partire da luglio 2021. L’assegno “ponte” è compatibile con il reddito di cittadinanza e coesisterà, fino al 2022, con misure quali: i) il bonus bebè; ii) il premio alla nascita e gli assegni per il nucleo familiare.
A chi spetta
L’assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, anche adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), a condizione che il richiedente sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
– cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
– assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– residenza e domicilio in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
– residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
– possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.
Quanto spetta
L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
– una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
– una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
Come richiederlo
A partire dal 1° luglio 2021 è disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
– portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Da quando decorre la prestazione
La decorrenza per l’erogazione della prestazione è fissata come segue:
– luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021;
– dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021.
N.B. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.
Compatibilità con altre misure
L’assegno temporaneo, nelle more dell’attuazione della legge n. 46/2021, è compatibile con:
– il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.
– l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
– l’assegno di natalità;
– il premio alla nascita;
– le detrazioni fiscali;
– gli assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.