Nuovo limite all’uso dei contanti dal 01/01/2022

A partire dal prossimo 1° gennaio 2022 è operativo il nuovo limite di 999,99 euro per i trasferimenti a qualsiasi titolo di denaro contante tra soggetti diversi.

Nel tempo si è progressivamente ridotto il limite all’utilizzo del contante.

Secondo quanto previsto dall’art. 49 co. 3-bis del D. Lgs. 231/2007 – come inserito dall’art. 18 co. 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL “fiscale”), vi è stato un passaggio intermedio dal limite di euro 2.999,99 in essere nel 2019, al limite di euro 1.999,99 che ha avuto inizio l’1.7.2020 e che si concluderà con la fine dell’anno.

Dall’inizio del 2022, invece, come detto, il limite è stato portato a 999,99 euro.

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, ex art. 49 comma 1 del D. Lgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v) del D. Lgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal DLgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D. Lgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il minimo edittale sia pari a 2.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-ter del D. Lgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito).

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti, che, si ricorda, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del D. Lgs. 231/2007.

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