Principali novità di Settembre 2021 e scadenze di Ottobre 2021


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Annullamento automatico dei ruoli fino a 5.000,00 euro per con­tri­buenti con reddito imponibile non superiore a 30.000,00 euro nel 2019 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la circ. 22.9.2021 n. 11, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla disciplina dell’art. 4 co. 4 – 9 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, e del DM 14.7.2021, che prevede l’annullamento automatico (c.d. “stralcio”) dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione: interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
1.1Affidamento del carico L’Agenzia delle Entrate conferma che, poiché la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, per forza di cose antecedente, di consegna del ruolo all’Agente della Riscossio­ne.
1.2Ruoli annullabili Ogni ruolo rientra nell’annullamento, a prescindere dalla sua natura e dall’ente creditore che lo ha formato, sia questo pubblico o privato, salve le esclusioni previste dalla norma (es. dazi doganali e all’IVA all’importazione, somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato). Ruoli rientranti in precedenti definizioni agevolate Per espressa previsione normativa, sono compresi nell’annullamento automatico i ruoli oggetto:   Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è disponibile un apposito servizio per verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere potenzialmente oggetto di stralcio. Se dal controllo del piano di pagamento, effettuato attraverso il suddetto servizio, emer­ge la presenza di carichi potenzialmente interessati dall’annullamento e se, nel periodo d’imposta 2019, il contribuente ha conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000,00 euro, è altresì possibile, con lo stesso servizio, procedere in autonomia alla richiesta e alla stampa dei moduli di pagamento da utilizzare per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle somme relative ai suddetti carichi.
1.3Determinazione del limite di 5.000,00 euro Per verificare il limite di 5.000,00 euro occorre considerare il singolo carico iscritto a ruolo e non il valore globale della cartella di pagamento, che può portare a riscossione diversi ruoli. Inoltre, poiché bisogna considerare il debito “residuo” al 23.3.2021, rientrano nello stral­cio anche i carichi originariamente di importo superiore a 5.000,00 euro, ma che alla predetta data risultino non superare la soglia dei 5.000,00 euro, ad esempio a seguito di un provvedimento di sgravio o di un pagamento parziale, anche in attuazione di definizioni agevolate. Importi esclusi Sono comunque esclusi dal computo del limite gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.
1.4Determinazione del requisito reddituale I debiti che possono essere oggetto di annullamento automatico devono riferirsi a soggetti che hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000,00 euro nel:   Il suddetto requisito reddituale viene verificato dall’Agenzia delle Entrate, considerando i dati delle dichiarazioni dei redditi e delle Certificazioni Uniche, relative all’anno 2019, presenti nella banca dati dell’Agenzia alla data del 14.7.2021. Gli esiti del controllo sono comunicati all’Agenzia delle Entrate-Ri­scossione. Nozione di “reddito imponibile” In relazione alla nozione di “reddito imponibile”, viene chiarito che:   Viene inoltre chiarito che i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche, sia con riferimento ai redditi di lavoro dipendente che di lavoro autonomo, rilevano solo in assenza di un modello dichiarativo valido. Obbligati solidali In caso di obbligati solidali, per beneficiare dell’annullamento del ruolo è necessario che il requisito reddituale sussista in capo a tutti i soggetti tenuti al pagamento del debito. Pertanto, quand’anche uno solo dei coobbligati non possieda il requisito reddituale, l’annullamento non opera, in quanto l’obbligazione e quindi il carico deve ritenersi unitario.
1.5Annullamento automatico dei debiti Il 31.10.2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dispone, in automatico, l’an­nulla­mento dei ruoli di importo fino a 5.000,00 euro dei contribuenti che rispettano il limite reddituale, sulla ba­se di quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate.   L’Agente della Riscossione non invia alcuna comunicazione al contribuente in relazione all’esito della procedura, il quale può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti attraverso la consultazione della propria situazione debitoria con le previste modalità.

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Regolarizzazione dei versamenti IRAP – Ulteriore proroga
L’art. 5 del DL 30.9.2021 n. 132 ha ulteriormente prorogato al 30.11.2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020. La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era già stata differita una prima volta al 30.4.2021 per poi essere portata al 30.9.2021, termine ora nuovamente prorogato.
2.1Ambito applicativo della regolarizzazione L’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020 contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi. Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 24 co. 3 del citato DL 34/2020, l’esclusione dal­l’obbligo di versamento delle suddette somme spetta nel rispetto dei limiti e delle con­di­zioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’econo­mia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche.
2.2mOTIVI DELL’ulteriore PROROGA Come riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, la nuova proroga si è resa necessaria poiché la decisione della Commissione europea sull’estensione delle nuove soglie del suddetto Quadro temporaneo agli aiuti già autorizzati non è stata adottata entro il 30.9.2021. Solo a seguito dei chiarimenti che saranno forniti in tale occasione, le imprese potranno valutare se hanno correttamente fruito dell’eso­nero dei versamenti in esame o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti.

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contributo a fondo perduto per canoni di locazione – presenta­zio­ne dell’istanza all’agenzia delle entrate – proroga
L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.9.2021 n. 227358, ha prorogato al 6.10.2021 il termine per l’invio dell’istanza per l’accesso al contributo a fondo perduto per la ridu­zio­ne dell’importo del canone di locazione, previsto dall’art. 9-quater del DL 28.10.2020
n. 137 (c.d. DL “Ristori”), conv. L. 18.12.2020 n. 176.
3.1Ambito soggettivo Il contributo a fondo perduto, che è pari al 50% della riduzione del canone per un massimo di 1.200,00 euro annui, può essere richiesto dai locatori di contratti di locazione ad uso abitativo, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi all’anno 2021. Hanno diritto al contributo i locatori:   Nel caso in cui, per il medesimo contratto, vi siano più locatori, ciascuno dovrà presentare l’istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell’immobile.
3.2requisiti Per accedere al contributo occorre che:
3.3       seguepresentazione di un’apposita istanza Per accedere al contributo, i locatori interessati (o gli intermediari delegati) devono presentare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. L’istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso un’ap­posita procedura web messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (percorso: “La mia scrivania” – “Servizi per” – “Comunicare” – “Contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione”).
3.4Proroga del termine per la presentazione Il provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227358 ha prorogato al 6.10.2021 il termine di presentazione delle richieste, così da consentire ad un maggior numero di contribuenti di fruire dell’agevolazione, tenuto conto anche che l’intervallo temporale previsto per la presentazione dell’istanza (possibile a partire dal 6.7.2021) è coinciso con il periodo estivo. Istanze sostitutive Entro il 6.10.2021 dovranno essere inviate anche eventuali istanze sostitutive di quelle precedentemente trasmesse. Rinuncia al contributo Resta invariato, invece, il termine del 31.12.2021, previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 6.7.2021 n. 180139, per l’invio della rinuncia al contributo, possibile qualora si intenda rinunciare totalmente e definitivamente alla misura.
4crediti d’imposta per le locazioni – comunicazione della cessio­ne – modifiche al modello e alla procedura telematica
 Con il provv. Agenzia delle Entrate 7.9.2021 n. 228685, sono state apportate modifiche al modello e alle relative istruzioni per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta per le locazioni, riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19. In particolare, dal 9.9.2021 è:
4.1Utilizzo del credito d’imposta locazioni Si ricorda che il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del DL 34/2020 e successive modificazioni, può essere:
4.2COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE del CREDITo d’imposta LOCAZIONE Affinché la cessione del credito d’imposta sia efficace, è necessario che il cedente la comunichi all’Agenzia delle Entrate mediante l’apposito modello, tra il 13.7.2020 e il 31.12.2021. Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione tramite il modello F24 (codice tributo “6931”) dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione della cessione comunicata dallo stesso cessionario attraverso il sito dell’Agenzia. Il modello per la comunicazione della cessione del credito d’imposta era stato originariamente approvato dal provv. 1.7.2020 n. 250739, poi aggiornato dal provv. 14.12.2020 n. 378222 e dal provv. 12.2.2021 n. 43058.
4.3contratti soggetti a registrazione in caso d’uso Con il provv. 7.9.2021 n. 228685, il modello di comunicazione della cessione è stato ulteriormente modificato, inserendo, nel quadro “Tipologia di credito ceduto”, punto n. 2 (relativo al bonus locazioni di cui all’art. 28 del DL 34/2020), all’interno dell’elenco dei contratti ammessi al beneficio, la voce: “F – Atto o contratto da registrare in caso d’uso”. Si tratta, ad esempio:   Per tale tipologia di atti, di conseguenza, non sarà necessario inserire gli estremi di registrazione nel modello di comunicazione della cessione.   Il nuovo modello deve essere utilizzato, in sostituzione del precedente, a decorrere dal 9.9.2021.
4.4Adeguamento al DL “Sostegni-bis” del software di comunicazio­ne Il provv. 228685/2021 precisa che, dal 9.9.2021, è adeguata anche la procedura web di trasmissione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti d’imposta per le locazioni, per tenere conto dell’estensione dell’agevolazione operata dall’art. 4 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”). Estensione del credito al 2021 Si rammenta, infatti, che, per effetto del DL “Sostegni-bis”, il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, è stato:   Con la modifica del software, diviene possibile la cessione dei crediti 2021 anche per le mensilità introdotte dal DL “Sostegni-bis”.
5contributo a fondo perduto per attività in comuni con santuari religiosi – modalità e termini di presentazione delle istanze
 Con il provv. Agenzia delle Entrate 8.9.2021 n. 230686, sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività economiche nei centri storici dei Comuni ove sono situati santuari religiosi, di cui all’art. 59 del DL 104/2020.
5.1               segueComuni interessati Il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni ove sono situati santuari religiosi, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni. Il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni del Centro Italia interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24.8.2016.   L’elenco dei Comuni interessati è riportato nelle istruzioni al modello di istanza. Divieto di cumulo Qualora un soggetto abbia già presentato l’istanza e percepito il contributo per gli esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 12.11.2020
n. 352471, può accedere al contributo in oggetto limitatamente ai Comuni diversi da quelli indicati nella precedente istanza.
5.2Riduzione del fatturato Il contributo a fondo perduto in esame spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei suddetti Comuni, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni. Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019 Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività:
5.3Ammontare del contributo L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l’ammonta­re del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Tale percentuale è pari al 15%, 10% o 5% per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019, rispettivamente, non superiori a 400.000,00 euro, superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro o superiori a 1 milione di euro.   Il contributo:
5.4Presentazione delle istanze L’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto in esame deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate:   Nel suddetto periodo è possibile:
5.5Determinazione ed erogazione del contributo L’Agenzia delle Entrate determina l’importo complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e, tenuto conto dello stanziamento di spesa previsto, definisce la percentuale dell’eventuale riparto.   Il contributo spettante viene erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario, in base all’IBAN indicato nel­l’i­stanza.
6contributi per l’emergenza COVID-19 – indicazione nel prospetto “aiuti di stato”
 Con la risposta a interpello 20.9.2021 n. 618, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento fiscale di alcune misure agevolative e la loro indicazione nei modelli REDDITI, in particolare nel prospetto sugli aiuti di Stato, confermando in sostanza quanto già chiarito nei precedenti documenti di prassi.
6.1Contributi a fondo perduto e crediti d’imposta Nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI sono espressamente ricompresi:   Secondo l’Agenzia delle Entrate non sussiste alcun dubbio interpretativo riguardo al­l’indicazione di tali misure.
6.2Detassazione “generale” ex art. 10-bis del DL 137/2020 Fermo restando il principio di carattere generale per cui concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e del valore della produzione ai fini IRAP tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, ribadisce che a norma dell’art. 10-bis del DL 137/2020 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati”:   Pertanto, in linea di principio, “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati” che soddisfano contestualmente tutti i suddetti requisiti rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione del menzionato art. 10-bis del DL 137/2020. In tal caso, non deve essere compilato il prospetto aiuti di Stato (codice 24 per il quadro RS del modello REDDITI).

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saldo IRAP 2019 non versato – Obbligo di indicazione nel Pro­spet­to “aiuti di stato” del modello IRAP 2020
Con la ris. 29.9.2021 n. 58, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i contribuenti che, fruendo dell’esonero dei versamenti IRAP di cui all’art. 24 del DL 34/2020, non hanno versato il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i soggetti “solari”) dovevano compilare la sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP 2020 (nello stesso senso già la circ. 20.8.2020 n. 25, § 1.1.4).
7.1Necessità di compilazione del prospetto L’adempimento è necessario al fine di consentire la registrazione degli aiuti di Stato e/o de minimis, fruibili ai sensi dell’art. 10 del regolamento di cui al DM 115/2017, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
7.2       segueRegolarizzazione dell’omessa compilazione L’omessa compilazione del prospetto è sanabile tramite la presentazione di apposita dichiarazione integrativa, versando la sanzione fissa da 250,00 a 2.000,00 euro prevista per la dichiarazione inesatta (art. 8 del DLgs. 471/97), potendo in ogni caso fruire del ravvedimento operoso. In tale ipotesi, la sanzione è ridotta in una misura variabile da 1/9 a 1/5 del minimo, a seconda del momento in cui il ravvedimento viene posto in essere.
8Contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” – Indebita perce­zione a seguito di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Restituzione senza sanzioni
 Con le risposte a interpello 8.9.2021 n. 581 e 20.9.2021 n. 617, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non è necessario versare alcuna sanzione in caso di restituzione del contributo a fondo perduto, di cui all’art. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), indebitamente percepito a seguito di chiarimenti intervenuti solo successivamente alla percezione dello stesso. In particolare, nel presupposto che l’errore commesso, da cui è conseguita l’erronea percezione del contributo a fondo perduto, sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo (trattandosi di un’impresa individuale), considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi con la circ. 14.5.2021 n. 5 solo a percezione del contributo già avvenuta, secondo l’Agenzia delle Entrate è possibile restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che siano dovute anche le sanzioni.
9CORRISPETTIVI TELEMATICI – adeguamento dei registratori telema­ti­ci – RINVIO AL 2022
 Con il provv. 7.9.2021 n. 228725, l’Agenzia delle Entrate ha rinviato dall’1.10.2021 all’1.1.2022 l’introduzione dell’obbligo di utilizzo in via esclusiva del nuovo tracciato per l’invio telematico dei dati dei corrispettivi, concedendo agli esercenti tre mesi aggiuntivi per adeguare i registratori telematici. Il nuovo tracciato, le cui specifiche sono riportate nell’allegato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0”, consente ai soggetti passivi IVA tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 una gestione più puntuale di alcuni tipi di operazioni (es. resi, annulli, prestazioni di servizi con corrispettivo non riscosso). Attualmente, esso è utilizzabile in via facoltativa, in alternativa alla precedente versione (6.0), ma in base a quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 182017/2016 il suo utilizzo doveva diventare obbligatorio a partire dall’1.10.2021. Con il provvedimento del 7.9.2021, invece, l’Agenzia delle Entrate ha posticipato l’introduzione dell’obbligo all’1.1.2022, tenendo conto delle difficoltà conseguenti al per­durare dell’emergenza epidemiologica. Fino al 31.12.2021, dunque, sarà ancora utilizzabile la precedente versione del tracciato (6.0). Conformità dei modelli Correlativamente, sono stati rinviati dal 30.9.2021 al 31.12.2021 i termini entro i quali i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche dei modelli già approvati dall’Agenzia delle Entrate (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 182017/2016).
10credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – chiari­men­ti
 Con le risposte a interpello 17.9.2021 n. 602, 603 e 604, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato alcune questioni relative all’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
10.1           segueUtilizzo del credito d’imposta ex L. 178/2020 – Decorrenza Con la risposta 602/2021, relativa al caso in cui l’interconnessione di un bene “4.0” sia avvenuta nel 2020, come regolarmente attestata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante datata 31.12.2020, mentre la perizia del tecnico abilitato (prodotta dalla società per mero scrupolo, in quanto non necessaria trattandosi di beni con costo inferiore a 300.000,00 euro) è stata giurata e consegnata alla società soltanto nelle prime settimane del mese di gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in linea di principio, la prima delle tre quote del credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno 2020.
10.2coordinamento temporale Nel caso in cui alla data del 15.11.2020 si sia proceduto all’ordine vincolante ma non sia stato versato l’acconto minimo del 20% (ad esempio, nel caso in cui l’acconto sia stato versato in misura “insufficiente”), trova applicazione la “nuova” disciplina di cui alla L. 178/2020. L’Agenzia delle Entrate, nelle risposte 602/2021 e 603/2021, conferma che il coordinamento sul piano temporale delle due discipline agevolative di cui alla L. 160/2019 e alla L. 178/2020 debba avvenire distinguendo gli investimenti per i quali alla data del 15.11.2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%. In questo caso, tali investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30.6.2021, restano incardinati nella precedente disciplina di cui alla L. 160/2019. Per converso, rientrano nella nuova disciplina gli investimenti effettuati a partire dal 16.11.2020 (si veda anche la circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9).
10.3cumulabilità Ai sensi dell’art. 1 co. 192 della L. 160/2019, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. L’Agenzia delle Entrate, applicando i criteri indicati nella circ. 9/2021 ancorché in relazione al credito di cui alla L. 178/2020, nella risposta 604/2021 ha affermato che ai fini del calcolo del cumulo, per evitare il superamento del costo sostenuto, la società dovrà tenere in considerazione anche l’imposta sul reddito dei propri soci, a titolo di risparmio d’imposta derivante dalla detassazione del contributo per investimenti in beni strumentali.
11Società tra professionisti – spettanza del Credito d’imposta per investimenti “4.0” e nel mezzogiorno
 L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16.9.2021 n. 600, ha affermato che le società tra professionisti (STP) titolari di reddito d’impresa possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0” di cui alla L. 178/2020 e di quello per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. 208/2015.
11.1reddito delle STP Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP, secondo l’Agenzia delle Entrate, non assume alcuna rilevanza l’esercizio dell’attività professionale (come invece affermato da Cass. 17.3.2021 n. 7407), risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria.
11.2cumulabilità tra le agevolazioni Viene inoltre confermata la cumulabilità delle due agevolazioni in relazione ai medesimi investimenti, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

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Regime degli impatriati – Opzione da parte dei “contro-esodati” – Prolungamento di 5 anni – Rientro in Italia alle dipendenze della medesima impresa – CHIARIMENTI
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 16.9.2021 n. 594 e 596 e 23.9.2021 n. 621, ha fornito alcuni chiarimenti in merito: art. 2 co. 1 della L. 238/2010) per prolungare di ulteriori cinque anni il regime dei c.d. “vecchi” impatriati;
12.1Proroga del regime dei “vecchi” impatriati per i “contro-esodati” In merito alla facoltà di proroga per i “vecchi” impatriati prevista dall’art. 5 co. 2-bis del DL 34/2019, la risposta 594/2021 chiarisce che:
12.2Trasferimento della residenza in Italia La data del 30.4.2019 assume funzione di “spartiacque” tra quanto richiesto ai “vecchi” impatriati rispetto a quanto richiesto ai “nuovi” (la cui facoltà di proroga è invece disciplinata dall’art. 16 co. 3-bis del DLgs. 147/2015). In tale ottica, gli ex “contro-esodati” rientrerebbero automaticamente nella disciplina di proroga prevista per i vecchi impatriati; infatti, l’opzione per la transizione dal regime dei contro-esodati a quello degli impatriati era in origine riconosciuta in capo ai soggetti di cui all’art. 2 co. 1 della L. 238/2010, i quali si erano trasferiti in Italia entro il 31.12.2015. La circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17, Parte II, § 2.2, inoltre, aveva osservato che la L. 238/2010 non menziona il requisito della residenza fiscale né l’art. 2 del TUIR; ciò che rileva ai fini dell’agevolazione è il requisito sostanziale dell’effettivo svolgimento all’estero dell’attività di lavoro o di studio, che il soggetto deve essere in grado di dimostrare, nonché dell’avvenuto rientro in Italia per il quale la circolare ammette, quali mezzi di prova, certificati anagrafici, contratti di lavoro, di locazione e utenze.
12.3Iscrizione all’AIRE Secondo l’Agenzia risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione di proroga i cittadini italiani non iscritti all’AIRE, posizione che risulta opinabile sotto molteplici profili. In primo luogo, come evidenziato dalla stessa risposta a interpello, si richiede un requisito formale (l’iscrizione all’AIRE) che non è invece richiesto dalla norma agevolativa primaria: l’art. 16 co. 5-ter del DLgs. 147/2015, infatti, prende atto della prevalenza dei criteri convenzionali di residenza rispetto a quelli previsti dalla normativa interna, consentendo l’accesso al regime anche in mancanza di iscrizione all’AIRE, ove sia comunque possibile dimostrare la residenza estera ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni. A ciò si aggiunga che, con specifico riferimento ai c.d. “contro-esodati”, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2012 (§ 1.5), richiamata dalla circ. 17/2017, ha precisato che, in presenza del requisito dell’effettivo svolgimento dell’attività di lavoro o di studio all’estero, l’iscrizione all’AIRE corrispondente al periodo di attività all’estero non assume rilevanza.
12.4“Contro-esodati” che producono reddito d’impresa La risposta 594/2021 nega l’accesso alla proroga ai “contro-esodati” che svolgano un’attività che comporti la produzione di un reddito di impresa. In virtù della formulazione dell’art. 16 del DLgs. 147/2015, in vigore fino al 29.4.2019, infatti, erano agevolabili i soli redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.
12.5Rientro in Italia alle dipendenze della medesima impresa Secondo la risposta 596/2021, possono beneficiare delle agevolazioni per i lavoratori impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015) anche le persone che si trasferiscono in Italia ed effettuano da remoto prestazioni in favore della stessa società estera con la quale intrattenevano, in presenza, il rapporto nell’altro Stato. L’attuale formulazione della norma, valida per i trasferimenti effettuati dal 30.4.2019, non pone infatti alcun vincolo legato alla “localizzazione” del datore di lavoro, il quale può essere residente o non residente; nè la risposta subordina l’accesso alle agevolazioni ad una discontinuità tra la “vecchia” e la “nuova” posizione lavorativa.
12.6Prestazioni da remoto svolte all’estero Con la risposta a interpello 621/2021, l’Agenzia delle Entrate conferma che, per le prestazioni in regime di smart working, il reddito di lavoro dipendente si considera prodotto nello Stato in cui la persona è fisicamente presente, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro. Ciò vale anche se i trasferimenti temporanei da uno Stato all’altro sono determinati da policy aziendali dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel caso in esame, dovendosi guardare al criterio della presenza fisica, sono state negate le agevolazioni per gli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, in quanto:
13accollo del debito d’imposta al­trui e divieto di compensazione – disposizioni attuative
 Con il provv. 24.9.2021 n. 244683, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative dell’art. 1 del DL 26.10.2019 n. 124 (conv. L. 19.12.2019 n. 157), in materia di accollo del debito d’imposta al­trui e di divieto di utilizzo in compensazione di crediti dell’ac­collante.
13.1PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CONTENENTI L’ACCOLLO Chiunque si accolli il debito d’imposta altrui (accollante) procede al relativo pagamento mediante il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento e lo scarto del modello F24. La delega è parimenti rifiutata (e il modello F24 scartato) qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell’accollante.
13.2COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” devono essere indicati:
13.3VERSAMENTI EFFETTUATI IN VIOLAZIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’ACCOLLO I versamenti effettuati in violazione delle modalità individuate nel presente provvedimento si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. Sanzioni per l’accollato Per l’accollato, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 (di regola il 30%). L’accollante è coobbligato in solido con l’accollato limitatamente all’imposta non versata e agli interessi. Sanzioni per l’accollante In caso di accollo tramite compensazione con un cre­di­to d’imposta dell’accollante, a quest’ultimo si applica: qualora il credito utilizzato sia esistente;qualora il credito utilizzato sia inesistente.
13.4ATTO DI RECUPERO Per la riscossione dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni dovute in caso di violazione, l’Agenzia delle Entrate emette un apposito atto:
14Attività per imposte anticipate (DTA) – Trasformazione in crediti d’imposta – Incentivo alle aggregazioni aziendali – Chiarimenti
 L’Agenzia delle Entrate, sulla base del parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, reso con nota protocollo 1.9.2021 n. 225135, con la ris. 7.9.2021 n. 57 ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina della trasformazione delle DTA a seguito di operazioni di aggregazioni aziendale, nei casi in cui il beneficiario abbia effettuato più operazioni durante il periodo di riferimento normativamente previsto (ovvero, il 2021 “solare”).
14.1Limiti normativamente previsti L’importo massimo di DTA che può essere trasformato da ciascun soggetto è pari al:   Inoltre, indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le predette disposizioni possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto interessato.
14.2Applicazione dell’agevolazione nel caso di più operazioni distin­te La ris. 57/2021 evidenzia come la stessa disciplina trovi applicazione anche nelle ipotesi di operazioni di aggregazione che coinvolgano più di due soggetti, nonché nel caso di più operazioni distinte, approvate o deliberate entro il 31.12.2021. In altre parole, il beneficio si applica sia nel caso in cui un soggetto ne incorpori altri 4 con un’unica operazione, sia nel caso in cui l’incorporazione avvenga mediante 4 operazioni distinte. In caso di più operazioni, secondo l’Agenzia, l’attivo dello stesso soggetto non può concorrere più volte ai fini della trasformazione di DTA. Quindi, se in un’operazione l’attivo di un soggetto ha concorso a determinare l’am­mon­­tare di DTA trasformabili, lo stesso attivo non potrà essere considerato in un’ope­razione successiva.
15Detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio – Tra­sferimenti mortis causa – Ammissibilità di un solo trasferimento
 Nella risposta a interpello 20.9.2021 n. 612, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile effettuare un solo trasferimento delle rate residue della detrazione ai sensi dell’art. 16-bis co. 8 del TUIR. Il citato co. 8 stabilisce che nel caso di “decesso dell’avente diritto” gli eredi possono subentrare al de cuius, nella spettanza delle quote non ancora fruite di detrazione “edi­­li­zia”, soltanto a condizione che conservino la detenzione materiale e diretta del­l’im­mobile.
15.1vendita o donazione dell’immobile da parte dell’erede In caso di vendita o di donazione dell’immobile da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, viene chiarito che le quote residue della detrazione non fruite da quest’ultimo non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’i­potesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.
15.2decesso dell’erede Analogamente, nell’ipotesi di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, viene chiarito che le quote residue non si trasferiscono al successivo erede.
16attività non esercitata – diritto alla detrazione IVA
 La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14.9.2021 n. 584 ha riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA in capo a un soggetto passivo che ha effettuato acquisti propedeutici all’esercizio di un’attività alberghiera la quale, per ragioni estranee alla volontà di tale soggetto, non veniva successivamente avviata.
16.1attività propedeutiche all’esercizio dell’impresa Ai sensi dell’art. 19 co. 1 del DPR 633/72, il diritto alla detrazione dell’IVA “relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile”. Come indicato nella prassi precedente (cfr. C.M. 328/97), l’anzidetto diritto alla detrazione sorge e può essere esercitato “fin dal momento dell’acquisizione dei beni e dei servizi, anche ammortizzabili (detrazione immediata)”. Ne consegue, secondo l’Agenzia delle Entrate, che un soggetto passivo “non deve attendere l’effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi nella propria attività per stabilire se gli spetta e in quali termini il diritto alla detrazione, essendo a tal fine sufficiente che i beni ed i servizi siano destinati a essere utilizzati in operazioni che danno diritto alla detrazione”. Deve essere quindi mantenuto il diritto alla detrazione (e, al ricorrere dei presupposti, il conseguente diritto al rimborso) dell’IVA assolta sugli acquisti propedeutici all’avvio della dichiarata attività alberghiera, anche se la predetta attività soggetta ad IVA non viene esercitata, fatta salva la verifica di essenza di abusi da parte del soggetto passivo.
16.2effetti della restituzione dell’IVA L’Agenzia delle Entrate specifica che, per ciascuna operazione soggetta ad IVA, sorgono tre rapporti autonomi:   Sulla base di questi principi, l’Amministrazione finanziaria esclude il rimborso dell’IVA versata in sede di rivalsa qualora il cessionario o committente ne abbia ottenuto la restituzione da parte del fornitore (nel caso di specie, per escussione di una garanzia bancaria corrispondente all’imposta dovuta e versata).
17IVA assolta in dogana – registrazione della bolletta doganale – DETRAZIONE IVA
 Con il principio di diritto 29.9.2021 n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione dell’IVA assolta in dogana all’atto dell’importazione di beni.
17.1DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA In merito alla detrazione dell’IVA assolta in dogana all’atto dell’importazione di beni, è stato affermato che soltanto l’effettivo destinatario della merce importata (e impiegata nell’esercizio della propria attività) può detrarre la suddetta imposta, previa annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72 e nel rispetto dell’art. 19 co. 1, ultimo periodo, dello stesso decreto.
17.2     segueREGISTRAZIONE DELLE BOLLETTE DOGANALI E DETRAZIONE IVA Conformemente ai chiarimenti già resi nella circ. 17.1.2018 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, ai fini degli obblighi di registrazione e detrazione dell’IVA, le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto; pertanto, il dies a quo dal quale decorre il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione coincide con il momento in cui, in capo al cessionario/committente, si realizzano la condizione sostanziale dell’esigibilità dell’IVA e quella formale del possesso della bolletta doganale. Ne discende che la detrazione dell’IVA assolta in dogana spetta nell’anno in cui il soggetto passivo, entrato in possesso della bolletta doganale, annota la medesima nel registro acquisti, facendola confluire “nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza”.
18INGRESSO DI UN NUOVO PARTECIPANTE NEL GRUPPO IVA – COMUNICA­ZIO­NE TARDIVA – APPLICABILITÀ DELLA “REMISSIONE IN BONIS
 Con la risposta a interpello 30.9.2021 n. 635, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che l’istituto della “remissione in bonis” è applicabile anche al fine di sanare l’invio tardivo della comunicazione di inclusione di un nuovo soggetto passivo in un Gruppo IVA già esistente.
18.1“remissione in bonis” L’istituto della “remissione in bonis”, di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012, consente, fra l’altro, al contribuente che non abbia tempestivamente eseguito la preventiva comunicazione per accedere a regimi fiscali opzionali, di “sanare” tale dimenticanza effettuando la prescritta comunicazione e versando la sanzione di cui all’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97 entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
18.2Tardiva comunicazione del nuovo ingresso nel Gruppo IVA L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’istituto della “remissione in bonis” è applicabile anche nel caso in cui la comunicazione per l’inclusione di un nuovo soggetto passivo in un Gruppo IVA sia stata effettuata oltre i termini previsti dall’art. 70-quater co. 5 del DPR 633/72, purché:   Nel caso specificamente esaminato dall’Agenzia, il vincolo finanziario per la partecipazione del nuovo soggetto al Gruppo IVA risultava sussistente alla data del­l’1.7.2020, per cui, ai sensi dell’art. 70-quater co. 5 del DPR 633/72:   Tuttavia, la comunicazione in parola era stata trasmessa nei primi giorni del 2021. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, tale comunicazione tardiva, peraltro scartata a causa di un blocco di sistema, poteva considerarsi un tentativo di remissio in bonis, essendo stata trasmessa prima del termine di presentazione della dichiarazione IVA 2021 (30.4.2021). Risultava perciò legittimo il proseguimento del Gruppo IVA con l’inclusione del nuovo soggetto già dall’1.1.2021, salvo l’obbligo di versare la sanzione di 250,00 euro prevista dall’art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97.
19rimborso spese forfetario al venditore di unità immobiliari – trattamento IVA – accessorietà
 Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30.9.2021 n. 640, sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare al riaddebito di alcune spese praticato dal venditore nei confronti del promissario acquirente di unità immobiliari.
19.1   segueservizi di frazionamento del mappale catastale e altre spese In forza del principio di accessorietà, il trattamento IVA previsto per la cessione delle unità immobiliari si applica anche al rimborso spese forfetario per i servizi di frazionamento del mappale catastale dell’area edificabile, di accatastamento del fabbricato e dell’allacciamento alle reti di fornitura delle utenze.
19.2redazione del regolamento di condominio Il rimborso spese collegato alla redazione del regolamento di condominio è, invece, un’operazione autonoma, ai fini IVA, rispetto alla cessione delle unità immobiliari.
SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
6.10.2021Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazioneI locatori di immobili ad uso abitativo devono pre­sen­tare all’Agenzia delle Entrate l’istanza di conces­sione del previsto contributo a fondo perduto in caso di ridu­zione del canone di locazione dell’immobile, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisce l’abitazione principale del locatario, in relazione ai con­tratti di locazione in essere al 29.10.2020. L’istanza va presentata:
10.10.2021Modifica acconti
da 730/2021
Le persone fisiche che han­no presentato il modello 730/2021 possono comunicare al sostituto d’imposta che effettua i conguagli:
15.10.2021Regolarizzazione
versamento imposte
da modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021
I soggetti che beneficiano della proroga dei ver­samenti di cui all’art. 9-ter del DL 73/2021 convertito, ma che entro il 15.9.2021 hanno omesso o ef­fet­tuato in maniera in­sufficiente i versamenti delle som­­­me dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021, pos­sono rego­larizzare le viola­zio­ni applicando la san­zione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.   Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:
18.10.2021Versamento rate imposte e contributiI soggetti titolari di partita IVA devono versare, con appli­cazione dei previsti inte­ressi, in relazione ai sal­di e agli ac­conti di imposte e con­tributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021: .

18.10.2021   segue
Versamento ritenute
e addizionali
I sostituti d’imposta devono versare:   Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­men­to delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo del­le rite­nute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 non è di almeno 500,00 euro.
18.10.2021Versamento ritenute
sui dividendi
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
18.10.2021Versamento rata
 saldo IVA 2020
I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con ap­plicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in re­la­zione al saldo del­l’im­posta derivante dalla dichiara­zio­­­ne per l’anno 2020 (modello IVA 2021):
18.10.2021Versamento IVA mensileI contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile de­vono:   I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­­­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese prece­den­te. È possibile il versamento trimestrale, senza applica­zio­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad operazioni de­­ri­van­ti da con­tratti di subfornitura, qualora per il pa­­ga­mento del prez­zo sia stato pattuito un termine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla comuni­cazione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la prestazione di servizi.
18.10.2021Tributi apparecchi
da divertimento
I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l’impo­sta su­gli intrattenimenti e l’IVA dovute:
SCADENZAADEMPIMENTOCOMMENTO
20.10.2021Regolarizzazione versamento imposte
da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno effettuato insufficienti ver­­sa­­men­ti delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in accon­to per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine con la mag­giora­zio­ne dello 0,4% era il 20.9.2021, possono rego­la­riz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli inte­res­si legali.   Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il ravve­di­mento:   Se entro il 20.9.2021 non è stato effettuato alcun ver­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:  
20.10.2021Presentazione domande credito d’imposta per le imprese editriciLe imprese editrici di quotidiani e periodici possono iniziare a pre­sentare la domanda per il riconoscimento del credito d’im­­posta relativo alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisizione di servizi digitali:   La domanda va presentata entro il 20.11.2021; non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle do­man­de.
20.10.2021Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscaliI fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (regi­stra­tori di cassa) e i laboratori di verificazione pe­rio­­dica abi­litati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel tri­mestre luglio-settembre 2021. La comunicazione deve avvenire:
25.10.2021       seguePresentazione modelli 730/2021 integrativiI dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi as­si­­mi­­la­ti al lavoro dipendente possono presentare il mo­­dello 730/2021 integrativo:   Ai modelli 730/2021 integrativi presentati al CAF o professionista va allegata la relativa do­cumenta­zione. Tuttavia, il modello 730/2021 integrativo può essere pre­­­­­­­­sen­tato direttamente dal contribuente qualora si deb­­ba modificare esclusivamente i dati del sostituto d’im­­posta oppure indicare l’assenza del sostituto d’im­­­posta con gli effetti previsti per i contribuenti senza sostituto.

25.10.2021
Presentazione modelli INTRASTATI soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­muni­ta­­rie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i mo­delli INTRASTAT:   I soggetti che, nel mese di settembre 2021, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei mo­delli INTRASTAT presentano: 2021, apposi­tamente contrasse­gna­ti, in via obbli­ga­to­ria o fa­col­tativa;   Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste sem­pli­fi­ca­zioni per la pre­senta­zione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi re­lativi al 2018.
27.10.2021Versamento utili
destinati ai Fondi
mutualistici
Le società cooperative e loro consorzi, non aderenti ad alcuna delle Associazioni nazionali riconosciute, con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, devono versare ai Fondi mutualistici:   Per i soggetti “non solari”, il termine di versamento è sta­­­­bilito entro 300 giorni dalla data di chiusura del­l’e­ser­ci­zio.
28.10.2021Regolarizzazione versamento imposte
da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021
I soggetti che hanno effettuato insufficienti versa­men­ti del­le imposte dovute a saldo per il 2020 o in accon­to per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine con la mag­gio­ra­zio­ne dello 0,4% era il 30.7.2021, possono re­go­lariz­zare le violazio­ni applicando la sanzione ridotta dell’1,67%, oltre agli inte­res­si legali.  
segue Suc­cessivamente alla scadenza in esame, il rav­ve­di­mento:   Se entro il 30.7.2021 non è stato effettuato alcun ver­­sa­­mento, il ravvedimento operoso va effettuato:
29.10.2021Presentazione domande credito d’imposta per le librerieGli esercenti attività commerciali che operano nel set­to­re della vendita al dettaglio di libri devono pre­sen­ta­re, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il ricono­sci­mento dell’apposito credito d’imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto ven­dita nell’anno 2020:   Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.
31.10.2021Presentazione domande esonero contributivo professionistiI professionisti iscritti agli Enti di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 devono presentare alla Cassa previdenziale di iscrizio­ne la domanda per l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021, a condizione che:
31.10.2021Versamento rata sospesa per l’emergenza
COVID-19 della “rottamazione delle cartelle”
I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Ri­scos-sione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione age­vo­lata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottama­zio­ne-ter”), devono effettuare il versa-mento della rata scaduta il 30.11.2020, che era stata sospesa a seguito dell’emer­genza epidemiolo­gica da COVID-19.
31.10.2021   segue    Presentazione domande per il
bonus pubblicità”
Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non com­mer­­ciali devono presentare in via telematica al Di­par­timento per l’informazione e l’editoria della Pre­si­den­za del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telema­ti­ci messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la co­mu­nicazione:   Non rileva l’ordine temporale di presentazione.   Restano valide le comunicazioni presentate a marzo 2021, salva la possibilità di presentare una comunica-zione sostitutiva entro il 31.10.2021.
2.11.2021Trasmissione telematica Certificazioni UnicheI sostituti d’imposta o gli intermediari abilitati devono tra­smettere in via telematica all’Agenzia delle Entra­te, qua­lora non ancora effettuato, le “Certificazioni Uni­che 2021”, relative al 2020, che non contengono dati da uti­liz­zare per l’elaborazione della dichiara­zione precom­­pilata. Si tratta, ad esempio, delle Certificazioni riguar­danti:
2.11.2021Presentazione
modelli 770/2021
I sostituti d’imposta devono presentare all’Agenzia del­le Entrate:   Ai fini dell’invio, il modello 770/2021 può essere suddiviso in un massimo di tre parti.
2.11.2021                           segueRegolarizzazione
modelli 770/2020
I sostituti d’imposta possono regolarizzare, median­te il rav­­ve­dimento operoso: ;   La regolarizzazione si perfeziona mediante:   Possono essere regolarizzate anche le violazioni com­­­messe:
2.11.2021Versamento rate imposte e contributiI soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai mo­delli REDDITI 2021:
2.11.2021Presentazione
modelli TR
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale de­vo­no presentare all’Agenzia delle Entrate il mo­dello TR:   Il credito IVA trimestrale può essere:   Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è ob­bli­gatorio apporre sul modello TR il visto di con­for­mità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo eso­nero in base al regime premiale ISA).   La presentazione del modello deve avvenire:
2.11.2021Trasmissione dati operazioni con l’esteroI soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, de­­vo­no tra­smet­tere in via telematica al­l’A­­gen­­­zia delle Entra­te i dati relativi alle ope­razioni di cessione di beni e di presta­zione di servizi:   La comunicazione non riguarda le operazioni per le qua­li:
2.11.2021         segue  Dichiarazione e versamento IVA
regime “OSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre luglio-settembre 2021 riguardante:   La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.   Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.
2.11.2021Dichiarazione e versamento IVA
regime “IOSS”
I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di settembre 2021 riguardante le vendite a distanza di beni im­portati:   La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.   Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se­condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
2.11.2021Registrazione contratti
di locazione
Le parti contraenti devono provvedere:   Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.
2.11.2021Credito d’imposta
gasolio per autotrazione
Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per con­to pro­prio o di terzi devono presentare alla com­pe­tente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la do­man­da per ottenere il credito d’imposta:  
segue   Il credito d’imposta può essere:
2.11.2021Comunicazioni
“monitoraggio fiscale esterno”
Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smissione in via telematica all’Anagrafe tributaria, mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati), dei dati relativi all’anno 2020 riguardanti i trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento:
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