Effetti della Brexit anche sui modelli INTRASTAT
Entro oggi, lunedì 25 gennaio 2021 i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie sono tenuti a presentare gli elenchi INTRASTAT riferiti all’ultimo trimestre 2020 ovvero (se hanno optato per la periodicità mensile) riferiti al mese di dicembre 2020.
Nella presentazione del modello occorre avere riguardo all’inclusione o meno delle operazioni “a cavallo d’anno” che sono intercorse tra Italia e Regno Unito.
Si ricorda, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è divenuto un Paese terzo rispetto all’Unione europea, cessando di applicarsi la disciplina IVA comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/Ce.
Nello specifico e in sintesi, le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari sono divenuti, rispettivamente, cessioni all’esportazione e importazioni di beni.
Per le suddette operazioni, a decorrere dal 2021, non sussisterà più l’obbligo, ove richiesto, di presentare gli elenchi riepilogativi INTRASTAT di cui all’art. 50 comma 6 del DL 331/93 (sul punto si era espressa la nota Agenzia delle Dogane e dei monopoli del 26 febbraio 2019).
Qualora effettuate successivamente al 31 dicembre 2020, cessano di avere rilevanza ai fini INTRASTAT anche le prestazioni di servizi, sebbene per queste ultime non sia mutato – in termini generali – il regime IVA applicabile nei rapporti tra Italia e Regno Unito.
Nell’ottica di comprendere quali operazioni debbano ancora essere incluse nei modelli e quali, invece, non sia più necessario includere, è necessario fare riferimento al momento in cui le operazioni sono registrate (o sono soggette a registrazione) ai sensi delle disposizioni in materia di IVA (art. 2 comma 3 del DM 21 ottobre 1992).
Le operazioni registrate nel 2020, intercorse con il Regno Unito, dovranno ancora essere rilevate negli elenchi INTRASTAT, mentre non si procederà a includere quelle registrate nel 2021.
Ai fini della registrazione della fattura e della connessa comunicazione negli elenchi riepilogativi INTRA, resta comunque essenziale determinare il momento di effettuazione dell’operazione (es. inizio del trasporto o spedizione dei beni, momento di ultimazione della prestazione).
Tra le operazioni più delicate da valutare vi sono le spedizioni di merci da/verso il Regno Unito che sono iniziate nel 2020 ma che si sono concluse dopo il 31 dicembre 2020 (vale a dire successivamente al termine del periodo transitorio stabilito dall’Accordo di recesso tra Unione europea e Regno Unito).
Per le cessioni di beni, l’art. 51, par. 1 dell’Accordo di recesso fissa un principio generale in base al quale mantengono la natura di operazioni intra-Ue le operazioni aventi a oggetto beni la cui spedizione o trasporto:
- ha inizio in vigenza del periodo transitorio;
- ha fine quando il periodo transitorio è terminato.
Pertanto, le stesse si qualificheranno comunque come:
– cessioni intra-Ue e non come cessioni all’esportazione, nel Paese da cui partono;
– acquisti intra-Ue e non come importazioni, nel Paese nel quale arrivano.
Da rilevare i beni spediti dall’Italia nel 2020
In applicazione di questo principio, è possibile concludere che le predette operazioni rilevino comunque ai fini della compilazione, ove dovuta, degli elenchi riepilogativi INTRASTAT riferiti a dicembre 2020 o all’ultimo trimestre 2020.
Tale conclusione è coerente con il momento di effettuazione dell’operazione (momento di partenza del trasporto dell’Italia) e il connesso adempimento di registrazione della fattura, tale per cui la cessione è ancora qualificabile come intracomunitaria.
Tra l’altro, anche ai fini della prova dell’uscita dei beni del territorio dell’Ue, pur in assenza di chiarimenti specifici sul punto, dovrebbero, tornare applicabili i criteri previsti per le operazioni intra-Ue (Regolamento Ue 4 dicembre 2018 n. 1912) e non quelli previsti per le cessioni all’esportazioni, in assenza di un transito doganale dei beni.
Si evidenzia, inoltre, che ora l’IVA assolta dal committente soggetto passivo o identificato in Italia, sulle prestazioni, non continuative, territorialmente rilevanti, con differenti modalità:
- per le prestazioni di servizi ricevute da un soggetto Extra UE (quale dal 01/01/21 il Regno Unito), con l’emissione di autofattura;
- per le prestazioni di servizi ricevute da un soggetto residente nella UE (ovvero il regno Unnito sino al 31/12/20, con l’integrazione della fattura (in entrambi i casi resta non obbligatoria l’emissione di un documento elettronico con codifica TD17).