Il nuovo contributo a fondo perduto del Decreto “Ristori-bis”.

 

A seguito dell’emanazione del nuovo DPCM 3.11.2020 che, tra l’altro, ha stabilito i criteri di differenziazione delle zone del territorio italiano in “gialle, arancio e rosse” a seconda della gravità dell’emergenza COVID-19 con conseguenti diverse misure di contenimento della stessa, è stato recentemente pubblicato sulla G.U. 9.11.2020, n. 279 il DL n. 149/2020, c.d. “Decreto Ristori-bis”, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il nuovo provvedimento fa seguito al DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, emanato in conseguenza al DPCM 24.10.2020 contenente la prima serie “autunnale” di misure restrittive, nell’ambito del quale è stato previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività

Tale beneficio è attualmente in corso di erogazione, come reso noto dall’Agenzia delle Entrate nel Comunicato stampa 7.11.2020, nei confronti dei soggetti cui spetta “automaticamente” (ossia, senza necessità di presentare la specifica domanda).

Ora, il citato DL n. 149/2020 prevede:

  • all’art. 1, la “rideterminazione del Contributo a fondo perduto” riconosciuto dal citato DL n. 137/2020a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 24.10.2020. In particolare è disposta l’estensione dello stesso ad ulteriori settori nonché l’incremento del beneficio per i soggetti esercenti le attività di gelateria / pasticceria, bar e albergo aventi domicilio / sede nelle predette zone “arancio” e “rosse”.

È altresì previsto il riconoscimento di tale contributo nel 2021 nei confronti dei soggetti che operano all’interno di centri commerciali / operatori delle produzioni industriali del settore alimentare e delle bevande;

 

  • all’art. 2, la spettanza di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti interessati dalle misure restrittive di cui al DPCM 3.11.2020aventi domicilio / sede nelle zone “rosse”, le cui modalità di riconoscimento e di determinazione sono analoghe a quelle previste per il contributo di cui al citato DL n. 137/2020, salva la diversa percentuale di ristoro applicabile.

MISURE RESTRITTIVE EX DPCM 24.10.2020

“RIDETERMINAZIONE”CONTRIBUTO EX DL N. 137/2020

 

Il contributo di cui al DL n. 137/2020 spetta ai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che al 25.10.2020:

  • hanno partita IVA attiva.
L’attivazione della partita IVA a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio;
  • dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate.

Considerata la rilevanza del codice attività, va opportunamente verificata la corrispondenza tra la situazione attuale e quanto desumibile dal Cassetto fiscale del contribuente.

Per effetto dell’abrogazione del comma 2 del citato DL n. 137/2020 è stata ora soppressa la disposizione che demandava al MISE la possibilità di individuare ulteriori codici attività relativi a settori economici aventi diritto al contributo, purché “siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive” introdotte dal citato DPCM.

 

REQUISITI RICHIESTI

La spettanza del beneficio in esame è subordinata alla seguente condizione.

Va considerato che:

  • al fine di individuare il fatturato / corrispettivi è necessario avere riguardo alla data di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni / prestazioni di servizi);
  • il contributo spetta anche in assenza di tale requisito (o, meglio, non è necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi) per i soggetti che hanno iniziato l’attività (“attivato la partita IVA“) dall’1.1.2019.
Il contributo in esame spetta anche in caso di ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni (la presenza di tale condizione comportava l’esclusione dal contributo di cui al citato art. 25).

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo è riconosciuto “automaticamente” ovvero previa presentazione di un’apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.

Soggetto Contributo DL n. 137/2020
Ha beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e non ha restituito tale beneficio Riconoscimento “automatico” da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.

Ciò, come evidenziato nella Relazione illustrativa al DL n. 137/2020, consente di “rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo“.

Non ha presentato istanza per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 Presentazione in via telematica, di un’apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.

Il contributo non spetta ai soggetti la cui la partita IVA risulta cessata alla data di presentazione della domanda.

Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza.

La presentazione della domanda riguarda, in particolare:

  • innanzitutto i soggetti che, pur avendo ricavi / compensi 2019 pari o inferiori a € 5 milioni e rientrando quindi tra i beneficiari del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020, “non hanno presentato la relativa istanza“;
  • i soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a € 5 milioni che risultavano esclusi dal precedente beneficio.

Di fatto, per la maggior parte dei soggetti interessati, il contributo in esame è erogato “automaticamente” avendo gli stessi già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25.

 

 

CONTRIBUTO SPETTANTE

Il beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già usufruito del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.

In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.

La quota, ossia la percentuale di ristoro, è differenziata in base al settore economico di appartenenza.

Di seguito si riporta l’elenco “aggiornato” dal DL n. 149/2020 delle attività interessate dal contributo.

 

Codice Attività Descrizione Percentuale di ristoro
93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400%
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200%
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica
74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento
79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00 new Corsi sportivi e ricreativi
85.52.09 Altra formazione culturale
90.01.01 Attività nel campo della recitazione
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche
90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
91.01.00 new Attività di biblioteche e archivi
91.02.00 new Attività di musei
91.03.00 new Gestione di luoghi e monumenti storici a attrazioni simili
91.04.00 new Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
93.11.10 Gestione di stadi
93.11.20 Gestione di piscine
93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00 Attività di club sportivi
93.13.00 Gestione di palestre
93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.92 new Attività delle guide alpine
93.19.99 Altre attività sportive nca
93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.30 Sale giochi e biliardi
93.29.90 Altre attività di intrattenimento e divertimento nca
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 Attività di altre organizzazioni associative nca
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 Stabilimenti termali
96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie
55.10.00 Alberghi (1) 150%
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie (1)
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti (1)
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina (1)
20.51.02 new Fabbricazione di articoli esplosivi 100%
47.78.35 new Commercio al dettaglio di bomboniere
49.32.10 Trasporto con taxi
49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente
49.39.09 new Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
50.30.00 new Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
52.21.30 new Gestione di stazioni per autobus
52.21.90 new Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA
74.20.11 new Attività di fotoreporter
74.20.19 new Altre attività di riprese fotografiche
74.30.00 new Traduzione e interpretariato
85.52.01 new Corsi di danza
92.00.02 new Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
96.01.10 new Attività delle lavanderie industriali
56.10.20 new Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50%
61.90.20 new Posto telefonico pubblico ed Internet Point
  • Per tali attività con domicilio fiscale / sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata / massima gravità e da un livello di rischio alto (zone”arancio”/ zone”rosse”), individuate da Ordinanze del Ministero della Salute, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%.

 

L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.

Va evidenziato che il beneficio è riconosciuto anche a favore dei soggetti del settore ricreativo e dell’intrattenimento per i quali l’art. 25-bis, DL n. 34/2020 (abrogato), riconosceva l’erogazione di uno specifico contributo “privilegiando” le imprese con una riduzione del fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019.

 

Come sopra accennato, il DL n. 149/2020 in esame prevede l’aumento del contributo ex DL n. 137/2020 di un ulteriore 50% rispetto alla quota sopra riportata a favore dei soggetti:

·             aventi domicilio fiscale / sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità (“3” o “4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ex artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e dell’art. 30 del citato DL n. 149/2020 (zone “arancio” / zone “rosse”);

·             esercenti le attività individuate dai seguenti codici:

  • 56.10.30 – gelaterie e pasticcerie
  • 56.10.41 – gelaterie e pasticcerie ambulanti
  • 56.30.00 – bar e altri esercizi simili senza cucina
  • 55.10.00 – alberghi

Va infine evidenziato che il DL n. 149/2020 riconosce la spettanza nel 2021 del contributo in esame agli:

  • operatori con sede operativa in centri commerciali;
  • operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande;

interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3.11.2020.

Per tali soggetti il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione di un’apposita domanda e determinato:

  • entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui al citato DL n. 137/2020se l’attività prevalente rientra nella Tabella sopra riportata;
  • entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati della domanda trasmessa e dei criteri stabiliti dall’ 25, DL n. 34/2020se l’attività prevalente non rientra nella Tabella sopra riportata.

 

SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DEL CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020

Come accennato, per i soggetti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato“.

Lo stesso è parametrato ad una percentuale di quanto già percepito in precedenza, il cui ammontare è stato determinato applicando alla riduzione del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 specifiche percentuali differenziate in base ai ricavi / compensi 2019 (20% fino a € 400.000, 15% da € 400.000 a € 1.000.000 e 10% da € 1.000.000 a € 5.000.000).

 

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a:

  • € 1.000 per le persone fisiche;
  • € 2.000 per gli altri soggetti.

 

 

SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO DOMANDA PER CONTRIBUTO EX ART. 25, DL N. 34/2020

I soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” determinano il beneficio spettante come “quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza” trasmessa all’Agenzia nonché dei criteri previsti dal comma 5 del citato art. 25.

In particolare il valore è determinato applicando una specifica percentuale (20% – 15% – 10%), individuata in base ai ricavi / compensi 2019, alla differenza tra il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 e il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019.

Ricavi / compensi 2019 Percentuale applicabile
non superiori a € 400.000 20%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 15%
superiori a € 1.000.000 10%

 

 

La percentuale del 10%, prevista ai fini del contributo ex art. 25 in caso di ricavi / compensi superiori a € 1.000.000 fino a € 5.000.000 è ora applicabile anche in caso di superamento di tale ultimo limite.

 

 

MISURE RESTRITTIVE EX DPCM 3.11.2020 – NUOVO CONTRIBUTO DL N. 149/2020

Il nuovo contributo ex DL n. 149/2020 spetta alle imprese che al 25.10.2020:

  • hanno partita IVA attiva;
L’attivazione della partita IVA a decorrere dal 25.10 non consente di usufruire del beneficio;
  • dichiarano di svolgere, quale attività prevalente, una delle attività di seguito riportate.
Rispetto al beneficio di cui al DL n. 137/2020 è richiesto che i soggetti interessati abbiano domicilio fiscale / sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (“4”) e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del citato DPCM 3.11.2020 nonché dell’art. 30, DL n. 149/2020 (zone “rosse”).

Come accennato, anche per il contributo in esame:

  • è richiesto che il fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 del fatturato / corrispettivi del mese di aprile 2019;
  • il riconoscimento è automatico ovvero previa presentazione di un’apposita domanda a seconda che il soggetto abbia beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al citato art. 25, ovvero non abbia presentato alcuna istanza a tal fine.
Soggetto Contributo DL n. 149/2020
Ha beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e non ha restituito tale beneficio Riconoscimento “automatico” da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento sul c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.
Non ha presentato istanza per il contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 Presentazione in via telematica, di un’apposita domanda, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia con il Provvedimento 10.6.2020 ai fini del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020.

Il contributo non spetta ai soggetti la cui la partita IVA risulta cessata alla data di presentazione della domanda.

Con un Provvedimento di prossima emanazione saranno definiti i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza.

 

 

CONTRIBUTO SPETTANTE

Anche il nuovo beneficio in esame è determinato con modalità differenziate a seconda che il soggetto abbia già beneficiato del contributo di cui al citato art. 25 ovvero non abbia presentato la relativa domanda.

In particolare lo stesso è determinato quale “quota” del contributo già percepito ovvero del valore calcolato sulla base della domanda presentata ai fini del nuovo contributo.

La quota, ossia la percentuale di ristoro, è fissata per tutte le attività al 200%.

Codice Attività Descrizione Percentuale di ristoro
47.19.10 Grandi magazzini 200%
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca

 

L’importo massimo del contributo spettante è fissato a € 150.000.

 

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020

Come accennato, per i soggetti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio” il beneficio in esame è determinato “come quota del contributo già erogato“.

In particolare, lo stesso è individuato applicando al precedente contributo la percentuale di ristoro che, come sopra evidenziato, risulta pari al 200%.

Anche in tal caso, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo ex art. 25, DL n. 34/2020 e che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2019 il nuovo contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato, applicando la percentuale di ristoro alla misura minima pari a:

  • € 1.000 per le persone fisiche;
  • € 2.000 per gli altri soggetti.

 

Soggetti che non hanno presentato domanda per contributo ex art. 25, DL n. 34/2020

Per i soggetti che non hanno presentato la domanda ai fini del contributo a fondo perduto ex art. 25, il nuovo contributo è così determinato.

 

 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

I contributi in esame:

  • non sono tassati ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex  61109, comma 5, TUIR;
  • sono corrisposti dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul c/c bancario / postale intestato / cointestato al soggetto beneficiario;
  • sono erogati nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020.

 

 

REGIME SANZIONATORIO

Nel caso in cui il contributo sia in tutto o in parte non spettante:

  • l’Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
  • è applicabile l’ 316-ter, C.p.(reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

 

 

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