Bonus Ricerca & Sviluppo 2020
L’art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019 e il DM 26.5.2020 prevedono, per il 2020, un nuovo credito d’imposta (che di fatto sostituisce il bonus ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013) per gli investimenti in attività di:
- ricerca e sviluppo;
- innovazione tecnologica;
- altre attività innovative (design e ideazione estetica).
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario).
Ambito temporale
Il nuovo credito d’imposta opera per il solo periodo d’imposta successivo al 31.12.2019, vale a dire il 2020 per i soggetti “solari”.
Il credito d’imposta ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 del DL 145/2013 (che avrebbe dovuto trovare applicazione anche con riferimento al 2020) è anticipatamente cessato al 31.12.2019.
Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti (art. 2 co. 2 del DM 26.5.2020).
Momento di sostenimento dei costi
Rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato in base al principio di competenza ai sensi dell’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR (art. 6 co. 1 del DM 26.5.2020).
Determinazione dell’agevolazione
La determinazione e la misura del credito d’imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili.
Attività di ricerca e sviluppo
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta è riconosciuto (art. 1 co. 200 della L. 160/2019):
- in misura pari al 12% della relativa base di calcolo (al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili);
- nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24.8.2016, del 26 e 30.10.2016 e del 18.1.2017, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al (art. 244 del DL 34/2020 conv.):
- 25% per le grandi imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 45% per le piccole imprese.
In linea di massima, sono ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.
L’art. 2 del DM 26.5.2020 definisce le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE.
La base di calcolo di tale agevolazione è definita come nella seguente tabella.
Spese agevolabili | Determinazione |
Personale | Spese relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti: · di età non superiore a 35 anni, al primo impiego; · in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO; · assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo. |
Beni materiali mobili e software | Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota):
· per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo; · nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale. |
Contratti di ricerca extra-muros | Spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca, nonché con start up innovative, residenti nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. |
Privative industriali | Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale:
· nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro; · a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Sono escluse le operazioni infragruppo. |
Servizi di consulenza | Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili (senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste). |
Materiali per la realizzazione di prototipi | Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero, nel caso di ricerca extra-muros, dei costi di tali contratti. |
Un’impresa, nel periodo d’imposta 2020, svolge attività di ricerca e sviluppo ammissibili, sostenendo:
- spese per il personale agevolabili (senza giovani neo assunti), per un ammontare complessivo pari a 50.000 euro;
- spese per consulenze agevolabili per 30.000 euro; ai fini del calcolo dell’agevolazione, tali spese rilevano però soltanto per 10.000 euro, essendo previsto un limite massimo pari al 20% delle spese per il personale (20% di 50.000).
In tal caso, il credito d’imposta sarà pari a 7.200 euro (12% di 60.000).
Innovazione tecnologica
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto (separatamente da quello per attività di ricerca e sviluppo; art. 1 co. 201 della L. 160/2019):
- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:
- in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Gli artt. 3 e 5 del DM 26.5.2020 definiscono le attività di innovazione agevolate, sulla base dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’OCSE.
La base di calcolo di tale agevolazione è definita come nella seguente tabella.
Spese agevolabili | Determinazione |
Personale | Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni. Concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti: · di età non superiore a 35 anni, al primo impiego; · in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell’UNESCO; · assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica. |
Beni materiali mobili e software | Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica (anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota):
· per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo; · nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale agevolabili. |
Contratti per attività da parte del commissionario | Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. |
Servizi di consulenza | Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili. |
Materiali per la realizzazione di prototipi | Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta svolte internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili, ovvero dei costi dei contratti per attività commissionata. |
Design e ideazione estetica
Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto (art. 1 co. 202 della L. 160/2019):
- in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
- nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (cfr. art. 4 del DM 26.5.2020).
La base di calcolo di tale agevolazione è definita come nella seguente tabella.
Spese agevolabili | Determinazione |
Personale | Spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nei limiti dell’effettivo impiego in tali attività. Concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare le spese di personale relative a soggetti: · di età non superiore a 35 anni, al primo impiego; · in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili; · assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica. |
Beni materiali mobili e software | Quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e di ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta (compresa la progettazione e realizzazione dei campionari):
· per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo; · nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale agevolabili. |
Contratti per attività da parte del commissionario | Spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. |
Servizi di consulenza | Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili o alle spese relative ai suddetti contratti. |
Materiali per la realizzazione di prototipi | Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili, ovvero dei costi dei contratti per attività commissionata. |
Fruizione dell’agevolazione
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile:
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’ 17del DLgs. 241/97;
- in tre quote annuali di pari importo;
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
- subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Impossibilità di cedere/trasferire il credito d’imposta
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Irrilevanza fiscale dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli 61e 109 co. 5 del TUIR.
Obblighi documentali
Certificazione della documentazione contabile
Come anticipato, l’utilizzo del credito d’imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione.
L’utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione (circ. Agenzia delle Entrate 8/2019, § 3.1, ancorchè con riferimento al precedente credito ricerca e sviluppo).
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Sono quindi tenute all’adempimento anche le imprese con bilancio certificato.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti per il credito d’imposta relativo a ciascuna tipologia di attività).
Relazione tecnica
Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione (art. 1 co. 206 della L. 160/2019)
Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione:
- deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto;
- deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000.
Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.
Comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico
Le imprese devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico “al solo fine di consentire al Ministero (…) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative” legate a Industria 4.0 (art. 1 co. 204 della L. 160/2019).
Cumulabilità con altre agevolazioni
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
A disposizione per ulteriori chiarimenti.