Versamento IVA sospesa a seguito emergenza COVID-19

Entro mercoledì 16 settembre 2020, i soggetti passivi che hanno beneficiato della sospensione dei termini per i versamenti IVA prevista dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) e dall’art. 18 del DL 23/2020 (conv. L. 40/2020) sono tenuti a versare quanto dovuto (o la metà dell’importo) in un’unica soluzione oppure la prima rata, in caso di pagamento rateale.

Tenuto conto dell’ulteriore rateizzazione prevista dall’art. 97 del DL 104/2020, la circ. Agenzia delle Entrate n. 25/2020 (§ 3.4) ha chiarito che i predetti versamenti sospesi con scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (fra i quali, il saldo IVA per l’anno 2019) possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:
– per intero entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dalla predetta data;
– per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire da tale data e, per il restante 50%, in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 18 gennaio 2021 (in quanto il 16 gennaio 2021 è sabato).

Si ricorda che gli artt. 61 e 62 del DL 18/2020 hanno previsto, fra l’altro, la sospensione dei termini per i versamenti IVA in scadenza a marzo 2020, con riguardo:
– ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. imprese turistiche-ricettive);
– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL 18/2020;
– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi percepiti;
– ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, che beneficiano della sospensione dei versamenti prevista dal DM 24 febbraio 2020.

L’art. 18 del DL 23/2020 ha sospeso anche i termini dei versamenti IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, in relazione:
– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno subito una consistente diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (almeno il 33% o almeno il 50%, a seconda dei ricavi o compensi del periodo di imposta precedente) nel mese di marzo e di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta;
– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 31 marzo 2019;
– ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione dei termini dei versamenti fino al 30 giugno 2020 (art. 61 comma 5 del DL 18/2020).

Sospensione possibile anche per il versamento rateale

Se il soggetto passivo ha rateizzato il versamento del saldo IVA per il 2019 corrispondendo la prima rata a marzo 2020, la sospensione dei termini dei versamenti prevista dall’art. 18 del DL 23/2020 (ove spettante) riguarda anche le due rate da corrispondere nei mesi di aprile e maggio 2020 (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2020, § 2.2.8).

Come precisato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 25/2020 (§ 3.4.1), inoltre:
– il soggetto passivo che, pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento del saldo IVA per il 2019 da eseguire a marzo 2020, abbia comunque versato la prima rata, ma non anche quelle in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, può versare il debito annuale IVA residuo con una delle modalità descritte in precedenza (es. pagare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020);
– il soggetto passivo che ha versato la prima rata a marzo 2020, in quanto escluso dal beneficio della sospensione, e ha fruito invece della sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020, deve versare le rate che residuano nei termini ordinari.

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