LIMITE PAGAMENTO IN CONTANTI DAL 1° LUGLIO 2020

A decorrere dal 1° luglio 2020, il limite all’uso del contante passa dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro. La modifica era stata approvata con il decreto fiscale 2020, all’interno di un pacchetto più esteso di misure finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale e a disincentivare l’utilizzo del contante a favore della moneta elettronica. In contemporanea, sempre dal 1° luglio 2020, viene fissato a 2.000 euro il minimo edittale della sanzione.

 

Dal 1° luglio 2020, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà quindi di 1.999,99 euro e di 999,99 euro dal 1° gennaio 2022.

 

Per i pagamenti in contanti si torna quindi al passato.

Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il limite passa dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro.

Dal 1° gennaio 2022, scatterà un’ulteriore riduzione che porterà la soglia a 1.000 euro, importo che era applicato sino ad alcuni anni or sono.

 

Al contempo, si riducono anche le sanzioni minime che passeranno dapprima a 2.000 euro e poi a 1.000 euro.

La norma che ha stabilito le nuove regole è contenuta nel decreto fiscale 2020 (art. 18, D.L. n. 124/2019).

 

Si tratta, dunque, di una stretta, seppur diluita nel tempo, che riporta i valori a quelli previsti alcuni anni or sono (infatti, il limite – contenuto, si ricorda, nell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007 – è stato fissato a 1.000 euro sino al 31 dicembre 2015).

Non cambiano, però, le regole di utilizzo di tale soglia. Proviamo, dunque, a sintetizzarle brevemente.

 

Regole generali sui limiti per l’utilizzo del contante

È previsto un divieto ex lege di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (2.000 euro dal 1° luglio).

Il trasferimento superiore al limite, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

 

Nota bene

È possibile il pagamento parte in contanti e parte in assegno, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia di legge, oltre la quale è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

 

Nota bene

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha chiarito che è sempre possibile effettuare un prelievo o versamento bancario di importo superiore alla soglia perché non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente: tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi.

 

 

Nuova disciplina sanzionatoria

Oltre a modificare i limiti di utilizzo del contante, il decreto fiscale è intervenuto anche sulla disciplina sanzionatoria (art. 63, D.Lgs. n. 231/2007) la quale prevede che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui si discute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:

– da 3.000 euro a 50.000 euro, per le violazioni commesse e contestate sino al 30 giugno 2020;

– da 2.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;

– da 1.000 euro a 50.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° gennaio 2022.

 

I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle finanze

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, in una serie di FAQ pubblicate sul proprio sito internet, ha chiarito alcuni aspetti su come i limiti operano e, più in generale, sull’ambito applicativo della norma.

Uno dei primi dubbi chiariti concerne l’esatta interpretazione della locuzione “soggetti diversi”, utilizzata nella disposizione.

In proposito, il MEF ha affermato che si fa riferimento ad entità giuridiche distinte, come, ad esempio, in caso di trasferimenti intercorsi tra:

– due società;

– il socio e la società di cui questi fa parte;

– società controllata e società controllante;

– legale rappresentante e socio;

– due società aventi lo stesso amministratore;

– una ditta individuale e una società,

nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.

Inoltre, nella violazione sono coinvolti entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento.

Non solo, quindi, il soggetto che effettua la dazione di denaro ma anche quello che lo riceve, detto altrimenti anche colui che “subisce l’azione”, in quanto con il suo comportamento ha contribuito ad eludere e vanificare il fine della legge.

 

Un altro chiarimento ha interessato l’avverbio “complessivamente” contenuto nel comma 1 dell’art. 49 che, secondo il Ministero, va riferito al valore da trasferire.

Pertanto, il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore ai predetti limiti, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso a uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non c’è violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, sia frutto della somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da essere operazioni distinte e differenziate (ad esempio in caso di singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”) ovvero nell’ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio in caso di contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad esempio quando si tratta di pagamento rateale).

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