Trasferte dei collaboratori sportivi: spese tracciabili dal 1° gennaio 2025 – Adempimenti di prossima scadenza: stampe contabili obbligatorie

 

Trasferte dei collaboratori sportivi: spese tracciabili dal 1° gennaio 2025

La Legge Finanziaria 2025 ha introdotto una novità rilevante per i lavoratori subordinati e per i collaboratori coordinati e continuativi: la nuova normativa, che impone la tracciabilità delle spese sostenute, riguarda anche coloro che collaborano all’interno del mondo sportivo dilettantistico

La legge si applica a tutte le categorie previste dall’articolo 25 del Decreto Legislativo 36/2021, che include atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e ogni altro tesserato identificato dal mansionario del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 gennaio 2024, in base ai regolamenti delle singole discipline sportive. La disposizione riguarda espressamente anche i collaboratori amministrativo-gestionali.

Le nuove regole sui rimborsi spese per trasferte

Il rimborso delle spese sostenute dai collaboratori sportivi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto è regolato dagli articoli 50, 51 e 52 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), DPR 917/1986. Tuttavia, con l’introduzione dell’articolo 1, comma 81 della Legge 207/2024 (legge di bilancio 2025), la normativa subisce una modifica importante.

Il comma 5 dell’art. 51 del d.p.r. 917/1986 viene infatti aggiornato, prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2025, i rimborsi per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti dal lavoratore sportivo non concorreranno a formare il reddito a condizione che tali spese vengano pagate tramite modalità tracciabili, vale a dire: bonifico bancario, postale, assegno o carte di credito. A loro volta le spese sostenute dal collaboratore/lavoratore sportivo dovranno avere come “pezza d’appoggio” il relativo documento: fatture, ricevute fiscali e non fiscali, scontrini fiscali.

Questa modifica si applica in particolare ai rimborsi per trasporti effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea, definiti dall’articolo 1 della Legge 21/1992. Tali autoservizi comprendono ad esempio i taxi, i noleggi con conducente e i servizi analoghi: sono, in sintesi, quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo o periodico, con itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Se le spese di viaggio e trasporto vengono pagate con modalità tracciabili, non concorreranno a formare il reddito del collaboratore, indipendentemente dalla tipologia di servizio.

In caso contrario – pagamento non tracciato ma con spese debitamente documentate – queste possono essere comunque rimborsate al collaboratore,ma concorreranno alla formazione del reddito del lavoratore e saranno soggette a tassazione IRPEF.

Si noti che il rimborso documentato di spese di viaggio e trasporto di linea, invece, non concorre a formare il reddito del collaboratore, anche se il pagamento non è tracciato.

La trasferta

Le trasferte si riferiscono alle missioni che si svolgono fuori dal territorio comunale della sede dell’attività lavorativa, ma la legge consente anche rimborsi per trasferte all’interno del territorio comunale, limitatamente alle spese di viaggio e trasporto documentate. Il c. 81 della L. 207/2024 fa riferimento a trasferte e missioni di cui al c. 5 dell’art. 51 del DPR 917/1986, il quale comprende sia il rimborso analitico delle spese documentate per trasferte fuori dal territorio comunale della sede di lavoro, sia i rimborsi spese per trasferte nell’ambito del territorio comunale sede di lavoro ma, in questo secondo caso, ammette solo le spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate.

I rimborsi: spese dentro e fuori il Comune

Schematicamente le ipotesi sono le seguenti:

Implicazioni fiscali e contributive

Come già accennato, non esiste un “divieto” di rimborso in contanti: il committente (asd/ssd) può comunque rimborsare anche in contanti le spese sostenute in ambito di trasferta dai propri collaboratori, sempre fatto salvo il rispetto del limite all’uso del contanti (che a oggi è di € 1.000,00 – L. 133/1999 art. 25 c.5 ).

In altri termini, quando il pagamento delle spese non avviene tramite modalità tracciabili (in contanti, appunto), le spese saranno, sì, rimborsate, ma concorreranno comunque alla formazione del reddito e saranno imponibili IRPEF e INPS: l’art. 6 del d.lgs. 314/1997 stabilisce infatti che la base imponibile IRPEF sia equiparata alla base imponibile ai fini INPS. In questo scenario, il committente (ASD o SSD) sarà responsabile per la corretta tassazione e il versamento dei relativi contributi.

La nuova disciplina sui rimborsi e la Riforma dello Sport

L’introduzione delle nuove regole ex l. 207/2024 deve essere letta alla luce del D.Lgs. 36/2021 di riforma dello sport, che, come noto, prevede esenzioni fiscali per i compensi sportivi: in particolare

I due articoli ora citati usano il termine “compensi”, che nulla ha a che fare con il termine “rimborso spese”. 

Ma quando il Legislatore al c. 81 della L. 207/2024 afferma che “i rimborsi spese concorrono a formare il reddito“, rende implicito che i rimborsi spese non tracciati debbano essere considerati nel calcolo del reddito complessivo e rientrare pertanto nella base imponibile fiscale/contributiva. Pertanto, giocoforza, nel calcolo del valore della esenzione / franchigia dell’art. 35 e 36 si terrà conto anche dei rimborsi spese documentati ma non tracciati, che potranno far superare le soglie sopra indicate.

Rimborso chilometrico e tracciabilità

Un altro punto cruciale riguarda il rimborso chilometrico. Nonostante la normativa parli principalmente di spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, i rimborsi chilometrici rientrano comunque tra le spese previste dall’articolo 51 del TUIR.

Sebbene la tracciabilità non sia ancora chiaramente definita per i rimborsi chilometrici, è importante considerare che il rimborso chilometrico viene calcolato utilizzando le tabelle nazionali che ACI (Automobile Club Italia) elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e che poi pubblica in GU. Sul sito dell’ACI, alla sezione relativa ai fringe-benefit, a proposito dei costi chilometrici, si legge: “… Si fa presente che questo importo da assoggettare a tassazione è un valore del tutto forfettario e prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo nonché della percorrenza che il dipendente effettua realmente.

Vi è un’ulteriore considerazione che può avvalorare l’ipotesi che si tratta di un rimborso forfettario: mentre in GU 304 del 30/12/2024, il comunicato di Agenzia Entrate presenta le tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI di cui all’art. 51 c.4 lett. a) T.U.I.R., il c. 81 dell’art. 1 della L. 207/2024 indica che la tracciabilità è riferita a trasferte e missioni di cui al comma 5 dell’art. 51. Pertanto, non trattandosi di rimborsi basati su una spesa documentata ma su una somma forfettaria, è plausibile che i rimborsi chilometrici non rientrino nell’obbligo di tracciabilità; tuttavia questa interpretazione necessita di conferme ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Come a.s.d e s.s.d. possono gestire i rimborsi

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno adottare pratiche interne per verificare che le spese sostenute dai propri collaboratori siano effettivamente tracciate.

In assenza di specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, il committente potrebbe adottare due soluzioni operative:

Questa seconda ipotesi è sicuramente la più semplice da gestire, ma attenzione: in caso di dichiarazione non veritiera e verifica di controllo da parte degli uffici preposti, la ripresa contributiva è comunque in capo al committente (a.s.d./s.s.d.), il quale dovrà poi ri-addebitarne l’importo al collaboratore. Ciò sarà semplice se il rapporto di lavoro è ancora in corso, complicato in caso di rapporto di collaborazione sportiva già interrotta; senz’altro un caso estremo, ma nell’analisi generale è bene tenere in considerazione anche questa criticità.

Adempimenti   di    prossima   scadenza:  stampe   contabili obbligatorie

Di seguito un riepilogo pratico sui termini e sulle regole da osservare per la stampa e la conservazione dei libri contabili per l’anno 2023, per chi adotta l’anno solare come esercizio fiscale

La regola generale prevede che i libri contabili tenuti con sistemi meccanografici ovvero il libro giornale, i registri iva e il libro inventari devono essere stampati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale. Fa eccezione a tale regola generale il registro dei beni ammortizzabili che è sottoposto ad una differente scadenza, identificata con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I termini per effettuare le stampe definitive per l’anno 2023 (soggetti con esercizio solare) sono quindi i seguenti:  

Termine di stampa dei libri contabili – obbligo di numerazione e bollatura (obbligo, quest’ultimo come si dirà anche dopo, dal quale sono esenti le asd/ssd)

AdempimentoScadenzaNumer.Bollo
Libro Giornale31 gennaio 2025SISI
Libro inventari31 gennaio 2025SISI
Registri IVA31 gennaio 2025SINO
Registro Beni ammort.31 ottobre 2024SINO
Mastrini contabili31 gennaio 2025NONO

D.L. “Semplificazioni fiscali” – superamento dell’obbligo di stampa

Ricordiamo che il DL 73/2022 (DL Semplificazioni fiscali) ha previsto, a decorrere dal 20.08.2022, che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile sono considerate regolari anche in assenza di stampa o di conservazione sostitutiva, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri:

A fronte di tale intervento normativo, riteniamo tuttavia che vada prudenzialmente tenuto conto del fatto che, a tutt’oggi, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora espresso chiarimenti ufficiali in riferimento a tale nuova disposizione. Pertanto, in attesa di tali eventuali chiarimenti e indicazioni operative, riteniamo di consigliare di procedere alla stampa e/o archiviazione sostitutiva dei registri contabili in continuità con quanto fatto negli esercizi precedenti.

Numerazione

I registri sopra indicati devono esclusivamente essere numerati progressivamente in ogni pagina con indicazione dell’anno di riferimento (es. 1/2023, 2/2023, …).  Nell’ipotesi di società con esercizio non coincidente con l’anno solare si deve indicare il primo dei due anni di contabilità: ad esempio, in caso di esercizio dal 1/11/2022 al 31/10/2023, andranno numerate con indicazione dell’anno 2022 anche le stampe relative alle rilevazioni della frazione di anno 2023.

Bollatura

Sul libro giornale e su quello degli inventari (ad esclusione quindi degli altri libri richiesti dalla normativa fiscale) è obbligatorio apporre l’imposta di bollo ogni 100 pagine o frazione di esse con le seguenti modalità:

L’imposta di bollo è dovuta per ogni 100 pagine effettivamente utilizzate. Si consiglia, per semplicità e comodità, di apporre la marca da bollo sempre sulla prima pagina (oppure alle pagine 1/101/201 etc.) del libro giornale ed inventari, anche se potrebbe essere possibile apporre la marca in altre pagine qualora per la stampa dell’esercizio precedente non fossero state utilizzate tutte le 100 pagine a disposizione.

L’imposta di bollo può essere assolta anche mediante versamento con modello F24, riportando poi gli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.

Indipendentemente dalla modalità adottata, è essenziale che l’imposta sia assolta prima di porre in uso il registro. 

Si consiglia pertanto di acquistare una congrua scorta di marche da bollo fin dall’inizio dell’anno di reddito.

Si ricorda che la non corretta tenuta delle stampe contabili potrebbe giustificare l’adozione dell’accertamento induttivo, contro il quale diventerebbe complessa ed incerta la difesa.

Se i registri sono tenuti in modalità informatica, è previsto che il tributo su libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure precedentemente indicate (16,00/32,00 euro). Per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

Ricordiamo che le società sportive dilettantistiche – così come le a.s.d. – sono esenti da imposta di bollo ex art.27-bis allegato B, d.p.r. n.642/72 a seguito dell’intervento della legge di bilancio 2019 (n. 145 del 2018); il legislatore ha infatti esteso anche ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI (rectius: dal 31 agosto 2022 iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – RAS) l’esenzione dall’imposta di bollo per “Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie (…) estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti…” già prevista per le Onlus, le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva.

Stampa dei “mastrini”

Si ricorda infine che i suddetti obblighi riguardano anche i mastrini contabili. Per tale tipo di adempimento non viene peraltro richiesto né la preventiva numerazione dei fogli né l’apposizione di marche da bollo.

Principi generali di conservazione

Le stampe su carta dei libri contabili obbligatori devono essere conservate presso la sede per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione, salvo situazioni e/o motivazioni specifiche che rendano opportuna la conservazione anche oltre il suddetto termine. Si consiglia in ogni caso di contattare il consulente di riferimento prima di procedere al definitivo smaltimento dei registri contabili.

I libri contabili, in caso di stampa cartacea, devono essere tenuti in forma ordinata, senza lasciare spazi bianchi e senza effettuare cancellazioni (nel caso siano necessarie

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