DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. “Milleproroghe”) – Principali novità

Con il DL 27.12.2024 n. 202, pubblicato sulla G.U. 27.12.2024 n. 302, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 202/2024 è entrato in vigore il 28.12.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 202/2024.

Il DL 202/2024 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 PRESTAZIONI SANITARIE – DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA IN AMBITO B2C – ESTENSIONE AL PRIMO TRIMESTRE 2025

L’art. 3 co. 6 del DL 202/2024 ha disposto la proroga al 31.3.2025 del divieto di fatturazione elettronica previsto dall’art. 10-bis del DL 119/2018.

Pertanto, ancora per il primo trimestre del 2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo:

Il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

3 Credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico/alberghiere – Proroga per l’effettuazione degli interventi al 31.10.2025

L’art. 14 co. 1del DL 202/2024 prevede la proroga dal 31.12.2024 al 31.10.2025 del termine ultimo per effettuare gli investimenti agevolabili ai fini della concessione dei contributi a fondo perduto e del credito d’imposta per le imprese turistico/alberghiere, disciplinato dall’art. 1 del DL 6.11.2021
n. 152.

4 accesso AL 5 PER MILLE dell’irpef – proroga del regime transitorio per le onlus

L’art. 12 del DL 202/2024, modificando ulteriormente l’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, estende al 2025 la disciplina transitoria in materia di 5 per mille dell’IRPEF applicabile alle ONLUS.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 23.7.2020, a decorrere dal 2022 il 5 per mille può essere destinato, tra l’altro, al sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS; tuttavia, in via transitoria, per le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del 5 per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operatività del RUNTS (avvenuta il 23.11.2021), quindi dal 2026.

Fino al 31.12.2025, le suddette ONLUS continuano di conseguenza ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

5 Differimento del termine per adempiere all’obbligo di assicurazione per rischi catastrofali

L’art. 13 del DL 202/2024 proroga dal 31.12.2024 al 31.3.2025 il termine entro cui adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.

5.1 Obbligo di stipula di polizze catastrofali

La proroga interviene sull’art. 1 co. 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni: 

5.2 Sanzioni

La stipula dell’assicurazione è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

5.3 Decreto attuativo

La proroga è dovuta alla mancata emanazione del decreto attuativo, che definirà le modalità di:

6 Lavoro dipendente a termine – Individuazione delle causali in assenza di previsioni della contrattazione collettiva – Proroga

L’art. 14 co. 3 del DL 202/2024 interviene in materia di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, modificando ulteriormente l’art. 19 co. 1 lett. b) del DLgs. 15.6.2015 n. 81, prorogando dal 31.12.2024 al 31.12.2025 il regime transitorio introdotto dall’art. 24 del DL 48/2023.

Fino al 31.12.2025, pertanto, in assenza di previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda che regolino le causali per l’apposizione del termine, le parti del singolo contratto (datore di lavoro e lavoratore) possono autonomamente individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva dirette a giustificare l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi e fino a 24 mesi.

7 Proroga dei permessi di costruire e di altri atti in materia edilizia

L’art. 7 co. 2 del DL 202/2024 modifica l’art. 10-septies co. 1 del DL 21/2022, il quale, nell’ambito delle “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, detta disposizioni a sostegno dell’edilizia privata, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi. 

Nello specifico, la norma in esame dispone che sono prorogati di 36 mesi (in sostituzione dei precedenti 30 mesi e, quindi, con un differimento di ulteriori 6 mesi dell’originaria proroga): 

8 Proroghe in materia di locazioni di immobili in regime di edilizia agevolata

L’art. 7 co. 1 del DL 202/2024 interviene sull’art. 1-bis del DL 132/2023, disponendo la proroga per un ulteriore anno, ossia fino al 31.12.2025:

Recent Posts
Contattaci

Nel caso vogliate essere ricontatti per un appuntamento o approfondire le nostre competenze, compilate il form vi ricontatteremo al più presto!

Not readable? Change text. captcha txt