Proroga dell’esclusione iva per gli enti associativi – dl Milleproroghe 2025
Viene modificato, a tal fine, l’art. 1 co. 683 della L. 30.12.2021 n. 234, che fissava la decorrenza delle citate disposizioni all’1.1.2025.
In sostanza, viene prorogato per un altro anno il regime di “decommercializzazione” IVA dei corrispettivi specifici ricevuti dagli enti associativi per talune operazioni effettuate verso soci e tesserati in conformità alle finalità istituzionali (art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72). Ne consegue che soltanto a partire dall’1.1.2026 tali operazioni saranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta e assoggettate, nella maggior parte dei casi, al regime di esenzione.
Si ricorda che le modifiche previste dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021 sono finalizzate a uniformare la disciplina nazionale a quella unionale, anche allo scopo di definire la procedura di infrazione avviata a tale riguardo verso l’Italia.
Secondo quanto espressamente indicato dal DL 202/2024, l’ulteriore rinvio al 2026 è disposto “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore” prevista in attuazione della legge delega di riforma fiscale (art. 7 della L. 9.8.2023 n. 111).
operazioni escluse da IVA fino al 31.12.2025
Per effetto della proroga disposta dall’art. 3 co. 10 del DL 202/2024, continuano a essere escluse da IVA fino al 31.12.2025 le seguenti operazioni previste dall’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72:
L’esclusione da imposta resta subordinata al rispetto dei requisiti statutari previsti dall’art. 4 co. 7 del DPR 633/72.
Si ricorda che, in base all’art. 3 del DL 113/2024, il regime di esclusione IVA di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72 si applica anche alle società sportive dilettantistiche (SSD) costituite in società di capitali senza fine di lucro. Ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 90 co. 1 della L. 289/2002, il quale stabilisce che le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle suddette SSD.
esenzioni valide dal 2026
Dall’1.1.2026, le richiamate previsioni di esclusione da IVA verranno abrogate e le operazioni in parola diverranno rilevanti ai fini dell’imposta. Contestualmente, verranno introdotte nuove ipotesi di esenzione nell’art. 10 del DPR 633/72. Nello specifico, saranno esentate le seguenti operazioni:
1) prestazioni di servizi, e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1), organizzate a loro esclusivo profitto;
4) somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale, sempreché l’attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.
L’applicazione di tali esenzioni è subordinata alla condizione che esse non provochino distorsioni della concorrenza e che siano rispettati alcuni requisiti statutari da parte dell’ente.
Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione imporrà agli enti, in linea generale, di assolvere gli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (fatturazione, dichiarazione, ecc.). Le operazioni esenti, inoltre, concorreranno alla formazione del volume d’affari (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 25.2.2022 n. 5).