Legge di bilancio 2025(L. 30.12.2024 n. 207) – Principali novità

1 premessa

  • Sul S.O. n. 43 alla G.U. 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bi­lancio 2025), in vigore dall’1.1.2025.

2 principali novità in materia fiscale e agevola­ti­va

  • Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella leg­ge di bilancio 2025.
ArgomentoDescrizione
Riforma dell’IRPEF –
Modifica degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni d’imposta per tipologie
reddituali –
Modifiche al
“trattamento
integrativo della retribuzione” – Messa a regime delle disposizioni per il 2024
Vengono messe a regime le disposizioni relative alla riforma dell’IRPEF previste dall’art. 1 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 per il periodo d’imposta 2024 e riguardanti: la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF;la modifica delle detrazioni d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipenden­te e di alcuni redditi assimilati;la modifica del trattamento integrativo della retribuzione per i titolari di reddi­ti di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF Mediante la sostituzione del co. 1 dell’art. 11 del TUIR, viene confermata a regime la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, già prevista per il periodo d’imposta 2024. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente: fino a 28.000 euro 23%;oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;oltre 50.000 euro 43%. Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati Mediante la modifica dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, viene confermato a regime l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’impo­sta 2024. Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati Mediante la modifica all’art. 1 del DL 3/2020, viene stabilito a regime che le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo della retribuzione”, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, come già previsto per il periodo d’imposta 2024.
    Riforma dell’IRPEF –
Adeguamento delle addizionali
regionali
e comunali all’IRPEF
     
Viene differito al 15.4.2025 il termine entro cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, applicabili per l’anno d’imposta 2025, differenziate: sulla base dei “nuovi” tre scaglioni di reddito IRPEF;oppure sulla base dei “vecchi” quattro scaglioni di reddito IRPEF (la possibilità di mantenere l’articolazione delle addizionali sulla base dei “vecchi” scaglioni è prevista anche per gli anni 2026 e 2027). Mancata approvazione delle modifiche Se, entro i termini stabiliti, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali o comunali in relazione ai “nuovi” (o “vecchi”) scaglioni di reddito IRPEF, per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
                                      Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”                                        Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, che non si baserà più sull’esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o di un’ulteriore detrazione. Ambito soggettivo Il bonus e l’ulteriore detrazione riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (di cui all’art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR). Bonus Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del: 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro. Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. Il bonus non concorre alla formazione del reddito. Ulteriore detrazione L’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro. L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari: a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro. Modalità di riconoscimento Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni. In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta: verificano la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione;provvedono al recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti (se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio). Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24 di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97. Determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi: dell’art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero);dell’art. 16 del DLgs. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati);dell’art. 5 del DLgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per lavoratori impatriati). Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.
Detrazioni IRPEF per carichi di
famiglia –
Modifiche
A partire dall’1.1.2025, vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, di cui all’art. 12 del TUIR. Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione: ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sen­si dell’art. 3 della L. 5.2.92 n. 104. In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”. Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale di cui al DLgs. 29.12.2021 n. 230. È confermato che la detrazione d’imposta, nel rispetto dei previsti requisiti, spetti anche in relazione ai figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e ai figli adottivi, affiliati o affidati. Rispetto alla precedente disciplina, viene ora prevista la possibilità di beneficiare della detrazione anche per i figli del solo coniuge deceduto, a condizione che siano conviventi con il coniuge superstite. Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo più in relazio­ne a ciascun ascendente che conviva con il contribuente. In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti (cioè genitori o nonni), vale a dire, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle (anche unilaterali), i generi e le nuore, il suocero e la suocera. Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familia­re percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudi­ziaria. Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all’estero Le detrazioni per familiari fiscal­mente a carico non spettano più: ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’U­nione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico eu­ropeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);in relazione ai familiari residenti all’estero. Comunicazione al sostituto d’imposta delle variazioni dei familiari per i quali si usufruisce della detrazione Ai fini dell’effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, familiari residenti all’estero). L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro. In ogni caso, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, al fine di restituire le maggiori detrazioni non spettanti riconosciute dal sostituto d’imposta.
ArgomentoDescrizione
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Detrazioni
IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2025 –
Limitazioni in base al reddito complessivo e al numero dei figli
a carico
Con il nuovo art. 16-ter del TUIR viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri, mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare. Ambito soggettivo Le novità si applicano: alle sole persone fisiche,con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro (nulla cambia per i soggetti con un reddito complessivo inferiore o pari a 75.000 euro). Determinazione del reddito complessivo Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze. Ambito oggettivo Le novità recate dall’art. 16-ter del TUIR riguardano “gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente”, sostenuti dall’1.1.2025, salvo alcune eccezioni. Sono impattate dalle nuove disposizioni, quindi, non soltanto le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR, ma in generale tutte quelle contemplate nel sistema tributario italiano. Oneri esclusi Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR: le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012;le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 co. 9, seconda parte, e co. 9-ter del DL 3/2015. Interessi passivi dei mutui contratti fino al 31.12.2024 Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR, inoltre: gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024, di cui all’art. 15 co. 1 lett. a) del TUIR;gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15 co. 1 lett. b) del TUIR);gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 15 co. 1-ter del TUIR). Spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni Sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni tutte le spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali (ad esempio, sono escluse le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, che consentono di beneficiare del c.d. “ecobonus”, ecc.). Premi di assicurazione stipulati fino al 31.12.2024 Tra gli oneri detraibili per i quali si applica il nuovo limite introdotto dall’art. 16-ter del TUIR non rientrano, quando dipendono da contratti stipulati fino al 31.12.2024: i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);
 i premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza (art. 15 co. 1 lett. f) del TUIR);i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo (art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR). Modalità di calcolo delle detrazioni IRPEF Per le spese sostenute dall’1.1.2025, quindi, salvo le eccezioni di cui si è detto, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro sono sostanzialmente previsti due limiti: quello stabilito da ciascuna norma agevolativa (che può consistere in un determinato importo massimo di spesa o di detrazione come nel caso dell’ecobonus);il nuovo limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR e che riguarda la quasi totalità degli oneri detraibili. Il nuovo limite massimo di spesa è determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico (ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR) presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico). L’importo “base” è pari a: 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro, ma non è superiore a 100.000 euro;8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di 14.000 o 8.000 euro è pari a: 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.
Interventi di
recupero edilizio – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione (tutte le altre disposizioni rimangono invece invariate). Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025 Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota: del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro; del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro. Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al: 36% per le spese sostenute nel 2025; 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027. Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con aliquota del 50% Ai sensi dell’art. 16-bis co. 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (quindi anche per le spese sostenute dall’1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.


ArgomentoDescrizione
 Caldaie alimentate a combustibili fossili Dall’1.1.2025, non godono più dell’agevolazione di cui all’art. 16-bis del TUIR le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. L’esclusione si rende necessaria per dare attuazione alla direttiva UE 24.4.2024
n. 1275 (c.d. “Case green”).
Interventi di
riduzione del rischio sismico (sismabonus) – Interventi di
riqualificazione energetica
(ecobonus) – Spese sostenute dall’1.1.2025 – Aliquote
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR. Aliquote per le spese sostenute dall’1.1.2025 L’“ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, vengono prorogati nelle seguenti misure: per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027; per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027. Caldaie alimentate a combustibili fossili Dall’1.1.2025, non godono più nemmeno dell’“ecobonus”, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
                    Superbonus – Spese sostenute nel 2025 –
Ulteriori
requisiti
                     
Sono state introdotte novità per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020. Ulteriori requisiti per beneficiare dell’aliquota al 65% Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto “dal comma 8-bis primo periodo” dell’art. 119 può competere soltanto se al 15.10.2024: risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL 34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni; risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomìni; sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. I suddetti ulteriori requisiti non riguardano gli speciali regimi che mantengono l’aliquota al 110% anche sul 2025, ossia la “speciale disciplina superbonus eventi sismici al 110% sino a fine 2025” recata dal co. 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 e la “speciale disciplina RSA” di cui al co. 10-bis del predetto art. 119. Spese sostenute nel 2023 “spalmate” in 10 anni Viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 che dovevano essere presentate entro il 31.10.2024). Tale dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga una maggiore imposta dovuta, inoltre, l’eccedenza potrà essere versata “senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024”.
Bonus mobili – Proroga per il 2025Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, mantenendone inalterata la disciplina. Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2025.
Bonus
elettrodomestici
Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo: Misura del contributo Il contributo spetta per l’acquisto di un solo elettrodomestico, e può essere concesso, nel limite delle risorse stanziate: Disposizioni attuative Con un successivo DM saranno definiti i criteri, le modalità e i termini per l’erogazione del contributo.
Spese
scolastiche –
Limite di
detraibilità
IRPEF – Aumento dall’1.1.2025
Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui alla lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR. La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza: delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili);del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori). Limite di spesa detraibile al 19% In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a: euro, a decorrere dal 2025;800 euro, a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2024.      
Fringe benefit 2025, 2026 e 2027 – Incremento
della soglia
di esenzione
La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a: euro, per tutti i dipendenti;2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento: delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
ArgomentoDescrizione
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendentiPer i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall’1.1.2025, il fringe benefit è calcolato come segue: 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI;20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.
Fabbricati locati a dipendenti neoassunti
trasferiti
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono, per i primi 2 anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. Tale disposizione si applica ai soggetti: titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione;che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.
Riduzione
imposta
sostitutiva sui premi di risultato
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, prevista dall’art. 1 co. 182 della L. 28.12.2015 n. 208, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.
Modifiche
all’imposta
sostitutiva sulle mance
nei settori alberghiero e
ristorazione
Viene modificata la disciplina relativa all’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dall’art. 1 co. 58 – 62 della L. 197/2022. In particolare, si prevede: l’incremento dal 25% al 30% del limite entro cui le mance possono essere assoggettate a imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. In sostanza, l’imposta sostitutiva trova applicazione entro il limite del 30% del reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno per le prestazioni effettuate nei suddetti settori;l’innalzamento da 50.000 a 75.000 euro del limite reddituale il cui rispetto è necessario per accedere alla detassazione sulle mance. Pertanto, per beneficiare dell’imposta sostitutiva il lavoratore deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 75.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.
Imposta
sostitutiva sugli straordinari degli infermieri
Viene introdotta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionali e comunali, pari al 5%, da applicare sui compensi: per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021 (stipulato il 2.11.2022 e pubblicato sulla G.U. 24.1.2023 n. 19, S.O. n. 5);erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Decorrenza L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta ai compensi erogati a decorrere dall’anno 2025 (sono esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva i compensi erogati entro il 12.1.2025 ma riferiti al 2024). Disposizioni relative all’accertamento La norma prevede che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Regime delle
retribuzioni
convenzionali
con rientro
settimanale
 
Con una norma di interpretazione autentica, viene chiarito che possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali, di cui all’art. 51 co. 8-bis del TUIR, anche i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero dai dipendenti che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni “ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana”. In altre parole, il ritorno settimanale al domicilio non farebbe venir meno il carattere continuativo del rapporto di lavoro nello Stato estero.
Smart working per i frontalieri in SvizzeraNelle more dell’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020, i lavoratori frontalieri (compresi quelli che si avvalgono del regime transitorio di cui all’art. 9 dello stesso Accordo), possono svolgere, nel periodo compreso tra l’1.1.2024 e la data di entrata in vigore del predetto protocollo, attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro fino al 25% della loro attività senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.
Trattamento
fiscale dei
compensi agli addetti alle corse ippiche
A decorrere dall’1.1.2025, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (art. 50 co. 1 lett. l-bis) del TUIR). Soglia esente I compensi percepiti da tali figure costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta 15.000 euro.
Causa di
esclusione dal
regime forfetario
Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per il solo anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.
                  Stabilizzazione della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)                      Viene stabilizzato il regime che prevede la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) di cui all’art. 5 della L. 448/2001 e dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell’ambito d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Modalità di rivalutazione Per le partecipazioni e i terreni posseduti ai 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che: un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima. Invece, fermo restando il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva, per le partecipazioni quotate possedute al 1° gennaio di ogni anno viene prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR. Nuova aliquota unica del 18% per l’imposta sostitutiva Dall’anno 2025, la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 18%. Versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva del 18% deve essere versata:per l’intero ammontare, entro il 30 novembre dell’anno di riferimento della rivalutazione;oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30 novembre dell’anno di riferimento. La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.
      Novità sul
regime di
tassazione delle
cripto-attività
                                   
Viene inasprito il carico fiscale sulle cripto-attività, prevedendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR realizzati dall’1.1.2026, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 33%. Altre novità sono rappresentate dall’eliminazione della franchigia reddituale di 2.000 euro e dalla reintroduzione di un regime transitorio di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18%, alla data dell’1.1.2025. Nuova aliquota del 33% Sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, realizzati dall’1.1.2026, “l’imposta sostitutiva di cui agli articoli 5, e 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è applicata con l’aliquota del 33 per cento”. Per il 2025 il prelievo rimane quindi al 26%. Quanto all’efficacia delle modifiche, prendendo spunto da quanto evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.2) sul regime transitorio delle plusvalenze e minusvalenze ante 2023, si ritiene che valga la data in cui l’operazione è effettuata, indipendentemente dal suo regolamento finanziario (le operazioni effettuate entro il 31.12.2025, quindi, risulterebbero ancora tassate con aliquota del 26%, anche se il corrispettivo viene percepito nel 2026 e il momento impositivo è collocabile nel 2026). Eliminazione della franchigia di 2.000 euro La franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività era stata prevista dalla disciplina originaria introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023). La norma prevedeva che le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, non erano assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Con l’eliminazione di tale franchigia, vi sarà la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi anche per i contribuenti che realizzano minuscole plusvalenze. Infatti, pare che sarà sufficiente realizzare una plusvalenza di 1 euro per far scattare l’obbligo dichiarativo. Sembra che questa novità entri in vigore dalle plusvalenze su cripto-attività che sono realizzate dall’1.1.2025. Rideterminazione del valore delle cripto-attività Viene reintrodotto il regime di rideterminazione del costo fiscale attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 18% per le cripto-attività possedute all’1.1.2025 (l’affrancamento del 2023 prevedeva un’aliquota del 14%). Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 27.10.2023 n. 30 (§ 3.6), che aveva commentato l’affrancamento del 2023, anche il nuovo regime potrà riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta; quindi, se il contribuente deteneva 10 bitcoin e 20 ether e decideva di rivalutare i bitcoin, la rivalutazione doveva avere ad oggetto tutti i 10 bitcoin detenuti. Sempre secondo la circolare 30/2023 (§ 3.6), inoltre, possono essere affrancate le sole cripto-attività per le quali non fossero stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale. Per i soggetti che procedono all’affrancamento, si assumerà, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale delle attività in esame all’1.1.2025, assoggettato a tali fini all’imposta sostitutiva del 18%. Ai fini del perfezionamento dell’opzione, l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il 30.11.2025, o in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima.
IRES premialeSolo per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni: destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.
Super-deduzione per nuove
assunzioni
Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023.
Deducibilità dei costi da piani di stock optionViene introdotto il nuovo co. 6-bis nell’art. 95 del TUIR, specificando che la deduzione fiscale dell’onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti si effettua al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari. In sostanza, rispetto a quando viene contabilizzato il costo a Conto economico, ossia alla data della delibera del piano, la norma differisce la deduzione del costo fino al momento dell’esercizio delle opzioni concesse. In questo modo, non solo viene fatta coincidere la deduzione del costo con l’insorgere del presupposto imponibile IRPEF in capo al beneficiario, ma viene anche definitivamente compresso il diritto alla deduzione dell’onere ogni qual volta il piano non si perfezioni in conseguenza di condizioni di mercato che lo rendano non conveniente per i beneficiari. Decorrenza Le nuove regole per la deducibilità dei piani di stock option da parte dei soggetti IAS/IFRS si applicano ai piani i cui oneri sono rilevati per la prima volta nei bilanci relativi all’esercizio in corso alla data del 31.12.2025 o nei successivi. La Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2025 precisa che si tratta dei piani avviati a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2025. Deducibilità dell’onere per i soggetti OIC-adopter Secondo quanto indicato dalla Relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2025, per ragioni di coerenza sistematica, l’art. 95 co. 6-bis del TUIR si applica anche per i soggetti che adottano in bilancio i principi contabili nazionali e rappresentano le operazioni in esame con le regole contenute nell’IFRS 2, in considerazione delle previsioni del documento OIC 11. In applicazione del documento OIC 11 (§ 4), infatti, laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nel medesimo documento OIC 11 e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, tale IAS o IFRS può essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata. In sostanza, sembra possibile applicare le nuove disposizioni anche per i soggetti OIC-adopter che, come consentito dall’OIC 11, utilizzino l’IFRS 2 per contabilizzare le operazioni in questione.
Assegnazione agevolata di
beni ai soci e
trasformazione in società semplice
Sono stati riaperti i termini per l’effettuazione delle seguenti operazioni: assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.9.2025. Imposte sostitutive I benefici fiscali si sostanziano: nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2022-2024) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale. Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute: per il 60% entro il 30.9.2025;per il rimanente 40% entro il 30.11.2025. Imposte indirette Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’im­posta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
Estromissione agevolata
dell’immobile dell’imprenditore individuale
È stata riaperta la disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta. Ambito soggettivo Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività: sia alla data del 31.10.2024;sia alla data dell’1.1.2025 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione). Ambito oggettivo L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione: devono essere posseduti al 31.10.2024 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2025. Imposta sostitutiva Il regime agevolativo in commento prevede: l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale. Adempimenti Ai fini delle agevolazioni in esame: l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2025 e il 31.5.2025, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2025 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2026.
ArgomentoDescrizione
Modifiche
al regime
transitorio
di deducibilità
di svalutazioni
e perdite su
crediti di banche e assicurazioni
Viene di nuovo modificato il regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni, già oggetto di alcune modifiche nel corso degli ultimi anni. Nulla muta, invece, per le imprese mercantili, industriali e di servizi diverse da banche e assicurazioni. Nel dettaglio, viene stabilito il differimento, in quote costanti: al periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (in pratica, dal 2026 al 2029 per i soggetti con esercizio “solare”), della deduzione della quota dell’11% prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025;al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi (in pratica, dal 2027 al 2029 per i soggetti con esercizio “solare”), della deduzione della quota del 4,7% prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026. Computo in diminuzione delle perdite e delle eccedenze ACE Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del maggior reddito imponibile del periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, determinato per effetto del suddetto differimento di quote, in misura non superiore al 54% dello stesso maggior reddito imponibile. Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR.
Modifiche alla
deducibilità delle perdite attese su crediti in sede
di prima
applicazione dell’IFRS 9
Sono state modificate le percentuali di deducibilità dei componenti reddituali derivanti dall’a­do­zio­ne del modello delle perdite attese su crediti vantati nei con­fronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell’IFRS 9. In particolare, è stata differita la deduzione della quota del 10% prevista per il pe­riodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e per quello successivo (2025 e 2026, per i soggetti “solari”), in quote costanti, rispettivamente: al periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (dal 2026 al 2029, per i soggetti “solari”);al periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi (dal 2027 al 2029, per i soggetti “solari”).
                Modifiche
alla deducibilità dell’avviamento
e delle altre
attività immateriali che hanno
determinato l’iscrizione
di DTA
                 
Viene modificato nuovamente il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse (cioè non ancora dedotte fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2017) relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anti­ci­pa­te (deferred tax assets, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d’imposta.In particolare, viene differita la deduzione delle quote previste per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026.Per effetto delle modifiche, la deducibilità (ai fini IRES e IRAP) è prevista nelle seguenti misure: 0% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025; 3,25% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2026; 20,58% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027; 13,58% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028; 13,59% per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2029. Restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all’1.1.2019, se di minore ammontare rispetto a quelle rideterminate in base alla disposizione in esame; in tal caso, la differenza (tra le quote di ammortamento precedenti e quelle rideterminate) è deducibile nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2029. Ambito applicativo La disciplina sulla trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è stata originariamente introdotta dal DL 29.12.2010 n. 225 (conv. L. 26.2.2011 n. 10) per favorire la patrimonializzazione delle banche e degli intermediari finanziari ed è stata successivamente più volte modificata/integrata. La ris. Agenzia delle Entrate 22.9.2011 n. 94 ha chiarito che la disposizione può essere applicata anche da soggetti IRES diversi dagli enti creditizi e finanziari.Il DL 27.6.2015 n. 83 (conv. L. 6.8.2015 n. 132) ha escluso la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, in riferimento alle DTA iscritte per la prima volta a partire dai bilanci 2015 (per i soggetti “solari”). La disciplina della trasformazione in crediti d’imposta ha continuato, quindi, a trovare applicazione soltanto in riferimento allo stock di DTA accumulatosi fino al 2014. Tale stock è andato esaurendosi gradualmente per effetto dell’ordinario processo di assorbimento previsto dalle specifiche disposizioni fiscali che l’hanno originato e delle eventuali trasformazioni in credito d’imposta.
Obbligo di
ricalcolo degli
acconti IRES
e IRAP
Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e ai quattro successivi (si tratta degli anni dal 2025 al 2029, per i soggetti “solari”), al fine di tenere conto delle modifiche sopra illustrate in materia di deduzione: delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti di banche e assicurazioni;delle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (DTA);dei componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del model­lo di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su cre­diti previsto dall’IFRS 9;delle perdite d’impresa e delle eccedenze ACE. Divieto di utilizzo in compensazione dei maggiori acconti 2025 e 2026 Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti d’imposta dovuti per ef­fetto degli obblighi di ricalcolo in esame, per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2025 e al 31.12.2026 (2025 e 2026, per i soggetti “solari”), non è possibile applicare, in sede di versamento: né la compensazione “orizzontale” nel modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97);né quella “verticale” o “interna”, cioè che interviene nell’ambito dello stesso tributo (es. saldo IRES a credito compensato con acconto IRES a debito relativo al periodo d’imposta successivo).
Obbligo di
tracciabilità delle spese di trasferta per le imprese
È stato previsto che, se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le mis­sioni di cui all’art. 51 co. 5 del TUIR per: vitto; alloggio; viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente. Modalità di pagamento I mezzi tracciabili con cui eseguire il pagamento sono i seguenti: versamento bancario o postale;altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 9.7.97 n. 241 (quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Deducibilità della spesa in capo all’impresa Analogo obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili è previsto anche ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi. Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in cor­so al 31.12.2024 (2025 per i soggetti “solari”).
Obbligo di
tracciabilità
delle spese di
trasferta per i
professionisti
Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quel­le di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committen­te, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP alle condizioni e nei limiti attualmente previsti se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili (es. carte di debito, di credito e prepagate, ecc.). Decorrenza Anche in questo caso, la disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza e per omaggi per le
imprese
Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Pertanto, tutte le spese che si qualificano come tali in base al DM 19.11.2008 sa­ranno deducibili: da un lato, se il pagamento sarà eseguito con i suddetti strumenti;dall’altro, se rientrano nei limiti quantitativi già attualmente fissati. Spese di pubblicità e sponsorizzazione Tenuto conto che la legge di bilancio 2025 richiama solo l’art. 108 co. 2 del TUIR, la modifica non dovrebbe interessare, attesa la loro diversa natura, né le spese di pubblicità, né quelle di sponsorizzazione, che quindi dovrebbero continuare a essere deducibili anche se pagate in contanti. Decorrenza La disposizione si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (si tratta del 2025, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Credito
d’imposta per
investimenti 4.0
Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 – 1063 della L. 178/2020. In particolare: viene abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0; viene introdotto un tetto di spesa per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell’utilizzo dell’agevolazione, assume quindi rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Credito
d’imposta
transizione 5.0
Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, tra le quali si segnalano: l’incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l’aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;la possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee. Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dall’1.1.2024.
Credito
d’imposta per
la quotazione delle PMI
Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI è riconosciuto fino al 2027.
Credito
d’imposta per
la ZES Unica Mezzogiorno
Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto anche per il 2025.Anche l’agevolazione di cui all’art. 16-bis del DL 124/2023 per il settore agricolo è riconosciuta per il 2025.
Riversamento
 del credito
d’imposta
per ricerca e
sviluppo –
Riconoscimento di un contributo in conto capitale
Entro il 31.10.2024 era possibile, al ricorrere di certe condizioni, presentare domanda per il riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente fruito in compensazione. Per coloro i quali hanno optato per il riversamento, verrà riconosciuto un contributo in conto capitale parametrato a quanto versato. Un successivo decreto ministeriale disciplinerà l’entità del contributo, la sua rateizzazione e le modalità di erogazione. L’erogazione, comunque, avverrà nei seguenti limiti di spesa: 60 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, 80 milioni di euro per l’anno 2027 e 60 milioni di euro per l’anno 2028.
Credito
d’imposta per
il restauro degli immobili di
interesse storico
Viene esteso anche per il 2025, 2026 e 2027 il credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico.
Crediti d’imposta per il cinemaSono previste alcune modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per il cinema di cui alla L. 220/2016, con particolare riferimento a quello destinato alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva.
Sport bonusViene prevista la proroga per il 2025, per i soli titolari di reddito d’impresa, del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.
IVA sui servizi di formazione resi ad agenzie per
il lavoro
Viene stabilito che sono imponibili ai fini IVA (e quindi non sono esenti dall’imposta) le prestazioni di formazione rese: a favore dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 276/2003 (agenzie per il lavoro);da parte di enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale istituito ai sensi dell’art. 12 co. 4 del medesimo DLgs. 276/2003. Comportamenti pregressi Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti passivi in relazione alle suddette prestazioni, laddove effettuate prima dell’1.1.2025, a condizione che per le stesse non siano intervenuti atti definitivi. In ogni caso, è stabilito che non si fa luogo a rimborsi di imposta. Liti pendenti È consentita la definizione agevolata dei giudizi pendenti alla data dell’1.1.2025 aventi ad oggetto il trattamento IVA delle citate prestazioni. La definizione è ammessa su istanza di parte: mediante versamento della maggiore IVA accertata, senza l’applicazione di sanzioni e interessi;ovvero mediante presentazione della prova dell’avvenuto assolvimento dell’imposta da parte del prestatore. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio. A seguito della presentazione dell’istanza, l’organo giurisdizionale sospende il giudizio per 90 giorni, termine entro il quale il contribuente, ai fini dell’estinzione del giudizio, ha l’onere di depositare la prova del versamento effettuato o dell’effettivo assolvimento dell’imposta da parte del prestatore.
ArgomentoDescrizione
Aliquota IVA
gestione dei
rifiuti
Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, l’aliquota IVA del 10%, prevista per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti, è esclusa per il conferimento in discarica dei rifiuti, nonché per l’incenerimento senza recupero efficiente di energia. Per le prestazioni relative allo smaltimento in discarica e all’incenerimento dei rifiuti senza efficiente recupero di energia torna, dunque, applicabile l’aliquota IVA ordinaria (pari al 22%).
Aliquota
IVA attività
alpinistica
Viene introdotta l’aliquota IVA del 5% per l’erogazione di corsi di attività sportiva alpinistica: impartiti, anche in forma organizzata;laddove tali corsi non siano esenti da IVA. La misura affianca l’aliquota IVA del 5% già prevista per l’erogazione di corsi relativi all’attività sportiva invernale. Fino alla data di entrata in vigore della riforma del regime IVA per le associazioni (attualmente prevista a decorrere dall’1.1.2026), l’aliquota del 5% si applica per le sole prestazioni che non risultino escluse da IVA in quanto rese dalle associazioni sportive e dagli altri enti di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72.
                          Reverse charge per gli appalti
nel settore della logistica
                           
Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede: l’applicazione del meccanismo del reverse charge, a seguito del rilascio di un’apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell’Unione europea;in via transitoria, in attesa del rilascio di tale misura di deroga, un regime opzionale per effetto del quale il versamento dell’IVA è a carico del committente. Pagamento dell’IVA da parte del committente Per le anzidette prestazioni di servizi, in attesa del rilascio della misura di deroga che autorizza l’applicazione del meccanismo del reverse charge, è introdotto un regime transitorio tale per cui: il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell’IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta;il committente comunica l’esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione);il versamento dell’IVA, da parte del committente, avviene mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione “orizzontale” ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. Il regime è escluso per le prestazioni di servizi: già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lettere da a) ad a-quater) del DPR 633/72;rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l’imposta con il meccanismo dello split payment;effettuate dalle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del DLgs. 276/2003. L’efficacia del regime è condizionata all’emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l’IVA risulti non dovuta, al committente spetta il diritto alla restituzione dell’imposta, purché egli dimostri l’effettivo versamento della stessa. Il committente è soggetto al regime sanzionatorio previsto per gli errori di applicazione del reverse charge ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.1, primo periodo, del DLgs. 471/97 (ossia a una sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro). Al pagamento della sanzione rimane solidalmente tenuto il prestatore. Meccanismo del reverse charge Previo rilascio di una misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, si prevede l’estensione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi: effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma;rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Collegamento tra strumenti di invio dei corrispettivi
e strumenti di
pagamento
elettronico
Con decorrenza dall’1.1.2026, viene modificato l’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 prevedendo che gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del medesimo DLgs. 127/2015 (es. registratori telematici) devono garantire anche la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. A questo scopo viene previsto, da un lato, che i dati dei pagamenti elettronici giornalieri siano registrati e trasmessi unitamente ai dati dei corrispettivi; dall’altro, viene introdotto un vincolo di collegamento tecnico fra gli strumenti relativi all’invio dei corrispettivi e quelli (hardware o software) che consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici. La misura è finalizzata al contrasto all’evasione fiscale, in quanto mira a facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra “scontrini elettronici” emessi e incassi rilevati. Disposizioni sanzionatorie Vengono adeguate, di conseguenza, le disposizioni sanzionatorie relative alla violazione degli obblighi in materia di memorizzazione e invio dei corrispettivi, stabilendo che: la sanzione pari a 100 euro, prevista dall’art. 11 co. 2-quinquies del DLgs.  471/97 per omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non incide sulle liquidazioni, si applica anche nell’ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015;la sanzione da 1.000 a 4.000 euro, prevista dall’art. 11 co. 5 del DLgs. 471/97, si applica anche nei casi di mancato collegamento tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici e lo strumento di invio dei corrispettivi.Per quanto concerne le sanzioni accessorie è stabilito che:le sanzioni previste dall’art. 12 co. 2 del DLgs. 471/97, in caso di violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, si applicano anche nei casi di omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici giornalieri;le sanzioni previste dal successivo co. 3 del citato art. 12, per l’omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, si applicano anche nei casi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici con gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Decorrenza I nuovi obblighi e le relative disposizioni sanzionatorie si applicano dall’1.1.2026.
Accesso ai dati della fatturazione elettronicaAccesso da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli La facoltà di accesso ai dati delle fatture elettroniche, già riconosciuta alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate, è concessa anche all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I dati contenuti nei file XML, memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, possono essere utilizzati anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, limitatamente alla cessione dei prodotti assoggettati ad accisa o alle altre imposte indirette di cui al Testo unico delle Accise (prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all’art. 18 del DLgs. 504/95). Acquisizione e verifica dei dati da parte dell’INPS Viene introdotta una misura finalizzata a semplificare e razionalizzare il processo di riconoscimento ed erogazione di benefici economici da parte dell’INPS. Nel caso in cui l’esito dell’erogazione sia fatto dipendere dall’esibizione di una fattura da parte del richiedente, l’Istituto può, a decorrere dall’1.1.2025, acquisire e verificare “in interoperabilità” le informazioni disponibili nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate, concernenti la fatturazione elettronica, indipendentemente dal soggetto emittente.
Agevolazione prima casa –
Modifiche
Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare ai sensi della Nota II-bis all’art. 1 della Tarifa, parte I, allegata al DPR 131/89. Agevolazione prima casa L’agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell’abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore (a seconda che l’atto risulti imponibile o meno a IVA): imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l’una (ai sensi dell’art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011);IVA del 4% (ai sensi del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Condizioni per l’agevolazione prima casa Tra le condizioni necessarie per applicare tale regime di favore, individuate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, una richiede che il contribuente acquirente nell’atto di acquisto “dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge” con le agevolazioni prima casa. Tuttavia, dall’1.1.2016, è stata introdotta una moratoria per il soddisfacimento di tale condizione, secondo cui il beneficio può applicarsi anche al contribuente che al momento del rogito sia ancora titolare dell’abitazione già acquistata col beneficio, purché la alieni entro un anno dalla data dell’atto (co. 4-bis della Nota II-bis). Termine esteso a 2 anni La legge di bilancio 2025 ha raddoppiato il termine per la rivendita (che era di 1 anno), portandolo a 2 anni. Pertanto, dall’1.1.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile (ovunque situato sul territorio nazionale) già acquistato col beneficio, avrà 2 anni di tempo per alienarlo (e non più un solo anno), senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto. Decadenza In caso di mancata alienazione nel termine biennale, si verifica la decadenza dall’agevolazione, con la conseguente applicazione dell’imposta integrale e delle sanzioni.
          Indicazione
del CIN nelle
dichiarazioni
fiscali e nella
Certificazione unica
           
Viene previsto che i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale adottati dell’Agenzia delle Entrate dovranno definire le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione unica. Codice Identificativo Nazionale (CIN) Il CIN è il codice di cui, a norma dell’art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi: le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche; le unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL 50/2017; le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere. Indicazione del CIN nelle dichiarazioni e nella Certificazione unica I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che approvano la modulistica fiscale dovranno definire le modalità con cui indicare il CIN: nelle dichiarazioni fiscali; nella Certificazione unica. Inoltre, viene precisato che il CIN dovrà essere indicato nelle comunicazioni degli intermediari di cui all’art. 4 co. 4 del DL 50/2017, in tema di locazioni brevi.  
Imposta di bollo sulle polizze vitaIn materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative a contratti di assicurazione, di cui all’art. 13 co. 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72, la legge di bilancio 2025 modifica le modalità di versamento dell’imposta con riferimento alle comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, in modo da allinearle alle modalità di versamento ordinarie applicate agli altri comparti. Versamento al riscatto Il DM 24.5.2012 (che aveva dettato le disposizioni attuative dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari) precisava che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui ai rami vita III e V, l’imposta di bollo per ciascun anno veniva applicata all’atto del rimborso o del riscatto della polizza. Pagamento annuale La legge di bilancio 2025 prevede che, per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo (del 2 per mille) di cui all’art. 13 co. 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72, “è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste” dall’art. 4 del DM 24.5.2012. In pratica, la nuova norma prescrive che anche il pagamento dell’imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela relative a contratti di assicurazione sulla vita debba avvenire annualmente, con le modalità ordinarie e non al momento del rimborso o riscatto della polizza. Disciplina transitoria Viene, quindi, previsto che per i contratti di assicurazione sulla vita in corso all’1.1.2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo di cui all’art. 13 co. 2-ter, calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato per una quota pari: al 50% entro il 30.6.2025;al 20% entro il 30.6.2026;al 20% entro il 30.6.2027;per la restante quota del 10% entro il 30.6.2028.
Canone unico – Modifiche della disciplinaVengono apportate alcune modifiche alla disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”) di cui all’art. 1
co. 816 ss. della L. 160/2019. Modifica delle tariffe Viene precisato che la facoltà dell’ente locale di modificare le tariffe relative al canone unico va attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità, in ragione: dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone;dell’incidenza delle suddette occupazioni ed esposizioni pubblicitarie su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile. Contenuto del regolamento In relazione al contenuto del regolamento che disciplina il canone unico, viene precisato che: l’obbligo di indicare la superficie degli impianti destinata dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni sussiste solo se detto servizio continua ad essere svolto dal Comune;può essere disposta la riduzione fino alla metà del canone unico per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in aree private. Determinazione del canone per i messaggi pubblicitari Recependo alcune indicazioni di prassi, viene integrata la disciplina di determinazione del canone unico dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di precisare che: per individuare la superficie del mezzo pubblicitario in base alla quale calcolare il canone unico dovuto, non va conteggiata la superficie relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario; quando su un unico impianto pubblicitario vengono installati una pluralità di segnali turistici o di territorio oppure di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diverse, la superficie assoggettabile al canone unico è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione (se i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto sono diversi, il canone va liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi).
Blocco dei
pagamenti delle Pubbliche
Amministrazioni – Somme dovute a titolo di salario e stipendio
Le pubbliche amministrazioni, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare se ci sono carichi di ruolo pendenti effettuando una segnalazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In caso di verifica con esito positivo, il pagamento viene sospeso e l’importo che avrebbe dovuto essere pagato viene direttamente pignorato. Relativamente alle somme dovute a titolo di salario, stipendio o altra indennità inerente al rapporto di impiego comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, la verifica presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione opera per i pagamenti di importo superiore a 2.500 euro e non a 5.000 euro. Tuttavia, rimane fermo che il pignoramento può essere disposto solo se i carichi di ruolo sono di ammontare almeno pari a 5.000 euro. Rimangono i limiti al pignoramento di salari e stipendi previsti dal codice di procedura civile. Decorrenza Le novità operano per i pagamenti di salari, stipendi e altre indennità da effettuarsi a partire dall’1.1.2026.
ArgomentoDescrizione
    Organi di
controllo e
contributi
pubblici
significativi
                                       
Nello svolgimento dei propri compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuite dalla vigente disciplina, gli organi di controllo, anche monocratici, di società, enti, organismi e fondazioni che percepiscano, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa da parte dello Stato sono tenuti a: effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali sono stati concessi;inviare annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. Entità significativa dei contributi pubblici L’entità significativa del contributo a carico dello Stato sarà stabilita da un DPCM, predisposto su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro la fine di marzo 2025. Necessaria presenza dell’organo di controllo La disposizione in esame introduce una circostanza (la percezione di contributi pubblici significativi) che rende obbligatoria la presenza dell’organo di controllo. Infatti, i suddetti obblighi dell’organo di controllo – di effettuare apposite attività di verifica tese ad accertare il corretto utilizzo dei contributi e di relazionare annualmente al MEF in ordine alle risultanze di tali verifiche – sono imposti non solo agli organi di controllo “già costituiti”, ma anche a quelli “da costituire per il rispetto delle finalità di cui al presente comma”. Ciò rileva, in primo luogo, nelle srl che – attualmente – non sono tenute alla nomina di un organo di controllo, ossia, ai sensi dell’art. 2477 co. 2 c.c., che: non devono redigere il bilancio consolidato;non controllano una società obbligata alla revisione legale;non hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 4 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni o 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Queste srl, infatti, dovranno procedere alla nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) qualora dovessero rientrare tra le società che percepiscano un contributo di entità significativa. Peraltro, la disposizione, richiedendo la presenza dell’organo di controllo (anche monocratico), sembra imporne la nomina anche nel caso in cui la srl – già obbligata alla nomina di un organo di controllo “o” di un revisore legale – abbia optato per quest’ultimo (soluzione che risulta essere quella maggiormente adottata). Decorrenza della nuova disposizione Quanto alla prima operatività della norma, il riferimento agli enti che “ricevono” (e non che “hanno ricevuto”) contributi pubblici significativi fa pensare ad una sua applicazione solo con riguardo ai contributi che saranno ricevuti dall’1.1.2025. Non è chiaro, peraltro, entro quali termini, decorrenti dalla ricezione dei contributi pubblici significativi, si debba procedere alla nomina dell’organo di controllo. Tetto di spesa Dall’1.1.2025 si applica anche alle società che abbiano percepito contributi significativi il divieto di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultanti dai relativi bilanci. Si tratta di una previsione che solleva evidenti dubbi di legittimità costituzionale (per violazione degli artt. 3 e 41 Cost.), risultando irragionevolmente limitativa della libertà di iniziativa economica privata.
Legge Sabatini – RifinanziamentoViene previsto l’incremento dello stanziamento di: 400 milioni di euro per l’anno 2025; 100 milioni di euro per l’anno 2026; 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.  
Fondo garanzia prima casa                                           Fondo Dote per
la famiglia per
attività sportiva
e ricreativa
         
Sono state prorogate alcune misure relative al Fondo di garanzia per la prima casa e ne è stata modificata l’operatività. Riduzione della platea di beneficiari della garanzia “ordinaria” del Fondo Si stabilisce che il Fondo di garanzia, nella sua operatività ordinaria al 50% del capitale, operi esclusivamente a favore di: giovani coppie;famiglie monogenitoriali con figli minori;conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;giovani under 36. Queste categorie di soggetti, prima della modifica, erano individuate come beneficiarie in via prioritaria della misura. Proroga della disciplina “speciale” di accesso al Fondo È prorogato al 31.12.2027 il regime “speciale” di operatività del Fondo di cui all’art. 64 co. 3 del DL 73/2021, che consente di accedere alla garanzia fino all’80% (anziché al 50%) a giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e giovani under 36. L’accesso al Fondo all’80% è subordinato alla duplice condizione che: ciascuno dei richiedenti abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui; la richiesta riguardi finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%. Proroga delle estensioni a favore di famiglie numerose Sono prorogate al 31.12.2027 le estensioni disposte dalla L. 213/2023 per le famiglie numerose. Tra le altre, si segnala che, fino al 31.12.2027: continuano a essere inclusi tra i destinatari del Fondo i nuclei familiari con tre figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, quelli con quattro figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui e quelli con cinque o più figli sotto i 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui;per queste categorie, quando presentino richieste di mutuo di valore superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori, la garanzia è rilasciata, rispettivamente, nella misura del’80%, dell’85% e del 90% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Per sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra- scolastici, viene istituito un contributo destinato ad enti che erogano prestazioni sportive e ricreative in favore di minori in possesso di determinati requisiti. Enti beneficiari del contributo Beneficiari del contributo sono: le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Requisiti del beneficiario delle prestazioni Il contributo spetta a titolo di rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate: per ciascun figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 14 anni; a condizione che il minore faccia parte di nuclei familiari con un reddito pari o inferiore a 15.000 euro, certificato con un ISEE in corso di validità. Disposizioni attuative La misura e le modalità di erogazione del contributo saranno definite con un prossimo DPCM o con un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.

3 principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA

  • Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2025.
ArgomentoDescrizione
Riduzione
contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS
I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS. La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Ambito soggettivo L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti: imprenditori individuali o soci di società;collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati. Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione. Ambito oggettivo La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati. Durata L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025. Accredito contributivo Per l’accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.  
Decontribuzione lavoratrici con
figli
A decorrere dall’anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell’esonero). Ambito soggettivo L’esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici: dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Condizioni Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall’art. 1 co. 180 della L. 213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell’esonero totale. Retribuzione e reddito imponibile L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla Gestione separata ex L. 335/95, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1 co. 3 della L. 233/90.
Congedo
parentale
Viene previsto che le 3 mensilità di congedo parentale non trasferibili, di cui all’art. 34 co. 1 primo periodo del DLgs. 26.3.2001 n. 151, dall’1.1.2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori: all’80% della retribuzione per 2 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino; all’80% della retribuzione per 3 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che termineranno il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.
Bonus per le nuove nasciteÈ previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dall’1.1.2025. Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione. Requisiti soggettivi I genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e: cittadini italiani o cittadini dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Requisiti oggettivi Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal DLgs. 230/2021.
    Bonus asili nido      Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”). È stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell’aumento del bonus di 2.100 euro disposto dall’art. 1 co. 177 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213, per complessivi 3.600 euro. Dall’1.1.2025, quindi, per i bambini nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l’importo del “bonus asili nido” è aumentato di 2.100 euro. L’importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l’anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro. L’assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021 non va computato nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’erogazione del bonus in oggetto.
Trattamento
integrativo
speciale per i
settori turistico, ricettivo e termale
Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 della L. 287/91) e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Modalità Il trattamento è riconosciuto: ai lavoratori dei suddetti settori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024;dal sostituto d’imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione e indicherà le somme corrisposte nella Certificazione unica);su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2024). Periodo Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi di paga dall’1.1.2025 al 30.9.2025. Regime fiscale Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.
Assegno di
inclusione
 
In relazione alla condizione economica del nucleo del richiedente dell’Assegno di inclusione di cui al DL 48/2023, viene previsto: un incremento da 9.360 a 10.140 euro del valore massimo dell’ISEE che deve essere posseduto dal nucleo familiare del richiedente per poter accedere alla prestazione; un incremento da 6.000 a 6.500 euro annui (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) della soglia di reddito familiare del medesimo nucleo. Laddove il nucleo familiare sia composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è elevata da 7.560 a 8.190 euro annui, da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tale somma è ulteriormente incrementata a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione condotta in locazione.  Si interviene anche con riferimento alla misura dell’Assegno di inclusione elevando il beneficio economico, il quale è composto da due voci: un’integrazione del reddito familiare, che cresce da 6.000 a 6.500 euro annui. Il medesimo importo è incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;  un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in un’abitazione concessa in locazione, che viene elevata da 3.360 a 3.640 euro annui. Tale importo è incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni (ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza).
Supporto per
la formazione e
il lavoro
Vengono modificati i requisiti per l’accesso al Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all’art. 12 del DL 48/2023, prevedendo un incremento da 6.000 a 10.140 euro: del valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente; della soglia del reddito familiare dello stesso nucleo. L’importo del beneficio viene inoltre aumentato da 350 a 500 euro mensili. Infine, viene disposto che la durata del beneficio, corrispondente ad un massimo di 12 mensilità, sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del Patto di servizio personalizzato, laddove, allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione, risulti la partecipazione dell’interessato a un corso di formazione. 
Nuovo requisito per la fruizione della NASpIViene introdotto un nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2025. Per i lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti all’evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpI, hanno presentato dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà infatti possibile accedere al beneficio solo nel caso in cui abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego. In altre parole, se il lavoratore si dimette da un’azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore e da questi licenziato, non matura il diritto alla NASpI, laddove il nuovo rapporto non sia durato almeno 13 settimane.    
Trattamento di
disoccupazione
in favore dei
lavoratori
rimpatriati
Con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro avvenute a partire dall’1.1.2025, non troverà più applicazione la L. 25.7.75 n. 402, avente a oggetto il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri.
  Modifiche
all’indennità di
discontinuità per
i lavoratori del settore dello
spettacolo
   
A decorrere dall’1.1.2025, all’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, di cui al DLgs. 30.11.2023 n. 175, vengono apportate le seguenti modifiche: viene innalzato il limite reddituale previsto per l’accesso all’indennità di discontinuità, che passa da 25.000 a 30.000 euro; viene modificato il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, da 60 a 51, che il lavoratore deve aver maturato per accedere all’indennità; viene soppressa la disposizione che prevedeva che, ai fini della durata dell’indennità di discontinuità, non vengano computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione di altra prestazione di disoccupazione; viene modificato il termine per la presentazione della domanda all’INPS, che passa dal 30 marzo al 30 aprile; viene soppressa la disposizione che prevedeva la partecipazione dei lavoratori percettori dell’indennità di discontinuità a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo.
Proroga della CIGS per le
imprese in crisi
Si interviene sul trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, di cui all’art. 44 co. 1 del DL 28.9.2018 n. 109, prevedendo: la concessione anche in deroga alla disciplina contenuta all’art. 20 co. 3-bis del DLgs. 148/2015, non solo quindi in deroga agli artt. 4 e 22; la proroga per il 2025 per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di 100 milioni di euro.
Proroga CIGS e mobilità in
deroga nelle aree di crisi industriale complessa
Viene disposto lo stanziamento per il 2025 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
CIGS per
riorganizzazione o crisi aziendale
Si prevede la proroga, per gli anni 2025, 2026 e 2027, della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’art. 22-bis del DLgs. 148/2015.
CIGS
per le imprese
di interesse
strategico
nazionale
Viene riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31.12.2025, alle imprese di in­teresse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. La CIGS è concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate. Inoltre, per tale fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del DLgs. 148/2015.
Incentivi per la realizzazione di screening sanitari  Viene istituito un Fondo – con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 – per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro. I datori di lavoro possono utilizzare il Fondo per incentivare: programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche; le relative campagne di formazione e informazione; l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici. Con apposito decreto saranno stabilite le modalità attuative del Fondo.
Accertamento dello stato di
invalidità o
inabilità
Viene stabilito che l’INPS debba effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in una visita unica in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di: invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della L. 5.2.92 n. 104 e della L. 12.3.99 n. 68;invalidità e inabilità di cui agli artt. 1, 2, 5 e 6 della L. 12.6.84 n. 222 e all’art. 1
co. 8 del DLgs. 30.12.92 n. 503. L’applicazione della disposizione è limitata al periodo compreso tra l’1.1.2025 e il 31.12.2025, nonché alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dall’1.1.2025 al 31.12.2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a 3 mesi.
Misure di
flessibilità in uscita – Proroga
Vengono prorogate anche per il 2025 le principali forme di flessibilità in uscita, quali: il trattamento pensionistico anticipato c.d. “Opzione donna”; la pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”); l’APE sociale. Opzione donna Viene prorogato il diritto al trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna” di cui all’art. 16 co. 1-bis del DL 4/2019, consentendone l’accesso alle lavoratrici – caregiver, invalide civili almeno al 74%, licenziate o dipendenti da imprese in crisi ai sensi art. 1 co. 852 della L. 296/2006 – che entro il 31.12.2024 hanno maturato almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica, ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni. Pensione “Quota 103” Viene prorogato per il 2025 il possibile accesso alla pensione anticipata flessibile regolata dall’art. 14.1 del DL 4/2019, riconosciuto a coloro che sono in possesso di un’età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni (c.d. “Quota 103”). Tali requisiti dovranno essere perfezionati entro il 31.12.2025. APE sociale Viene prorogata anche per il 2025 la possibilità di accedere all’APE sociale di cui all’art. 1 co. 179 – 186 della L. 232/2016, che consiste in un’indennità erogata dall’INPS per sostenere il reddito del lavoratore – caregiver, disoccupato di lungo corso, invalido almeno al 74%, addetto a lavori gravosi – dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Tale beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
    Incentivo
per la rinuncia
a “Quota 103”
e alla pensione anticipata
     
Viene riproposto anche per l’anno 2025 l’incentivo riconosciuto a coloro che, pur avendo maturato – in questo caso, entro il 31.12.2025 – i requisiti per accedervi, decidono di non beneficiare della pensione anticipata flessibile di cui all’art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 103”). L’incentivo in questione viene riconosciuto anche per coloro che conseguono i requisiti contributivi per poter accedere alla pensione anticipata. L’esercizio di tale opzione determina la rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, con il conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del dipendente. La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore avrebbe dovuto versare qualora non fosse stata esercitata la facoltà in parola, verrà quindi corrisposta interamente al lavoratore e non concorrerà a formare il reddito ai fini fiscali.
Utilizzo della
previdenza
complementare per l’accesso
alla pensione
in regime
“contributivo puro”
In relazione ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente all’1.1.96 (c.d. “contributivi puri”), si consente la possibilità di utilizzare il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per concorrere al raggiungimento degli importi soglia mensili dell’assegno sociale fissati per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata. Viene inoltre prevista la possibile modifica del predetto importo soglia e il monitoraggio con eventuale rimodulazione in caso di maggiori oneri, che riguardano l’ipotesi in cui la predetta opzione venga esercitata per accedere alla pensione anticipata. Computo delle prestazioni di rendita Ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell’assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, si consente a decorrere dal 2025, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita e ferma restando la misura minima stabilita dalla legge, la possibilità di computare, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato. Il predetto computo può essere effettuato solo su richiesta dell’assicurato. Modifica dell’importo soglia e dell’anzianità contributiva per la pensione anticipata A decorrere dall’1.1.2030 viene modificato il valore minimo del trattamento pensionistico maturato previsto dall’art. 24 co. 11 del DL 201/2011 come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensione anticipata, che dovrà essere pari a 3,2 volte – e non più 3 volte – l’importo dell’assegno sociale. Inoltre, per coloro che utilizzano il valore delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per concorrere al raggiungimento degli importi soglia mensili dell’assegno sociale per l’accesso alla pensione anticipata, si richiede che: ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, l’attuale requisito contributivo di 20 anni di contribuzione effettiva sia incrementato di 5 anni dall’1.1.2025 e di ulteriori 5 anni a decorrere dall’1.1.2030;la pensione anticipata non sia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Incremento
del montante
contributivo
Si riconosce ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall’INPS e privi di anzianità contributiva pensionistica all’1.1.2025, la facoltà di versare una maggiorazione – non superiore al 2% – dell’aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine di incrementare il montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico. I contributi versati quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva in argomento sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato.
Accesso
agevolato alla pensione di
vecchiaia per le
lavoratrici madri
Viene modificato l’art. 1 co. 40 lett. c) della L. 335/95, rafforzando il meccanismo di accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con 4 o più figli, le quali potranno accedervi con un anticipo massimo di 16 mesi anziché 12.
Abrogazione della riliquidazione
per i lavoratori autonomi
Viene abrogata la possibilità, di cui all’art. 2-ter del DL 2.3.74 n. 30, di riliquidare presso il regime generale dei lavoratori dipendenti dell’INPS il trattamento pensionistico già in godimento in una delle gestioni speciali del medesimo Istituto previdenziale, relative ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e lavoratori autonomi in agricoltura, ivi compresi gli imprenditori agricoli professionali), con conseguente ricalcolo del trattamento.
Trattenimento
in servizio per
i dipendenti
pubblici
Con riferimento alla categoria dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e fermo restando il mantenimento dei limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza, la legge di bilancio 2025: eleva dall’1.1.2025, ove inferiore, il requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia;abroga la norma che consente alle Pubbliche Amministrazioni di risolvere il contratto di lavoro, anche dei dirigenti, con un preavviso di 6 mesi, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento;prevede per le Amministrazioni la possibilità di richiedere il trattenimento in servizio del personale dipendente di cui si ritenga necessario continuare ad avvalersi, anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il 70° anno di età;estende a tutti i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale – e non solo a dirigenti medici e sanitari nonché agli infermieri – la norma che consente la presentazione della domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni.
Incremento
speciale per le pensioni minime
Si prevede la proroga a esaurimento degli incrementi transitori delle pensioni minime – pari al 2,7% nel 2024 – in pagamento per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, con determinazione del décalage della percentuale di incremento del 2,2% per l’anno 2025 e dell’1,3% per l’anno 2026.
Incremento delle maggiorazioni
sociali
Limitatamente all’anno 2025, viene incrementato di 8 euro mensili (104 euro annui) l’importo dell’incremento delle maggiorazioni sociali previsto dall’art. 38 co. 1 della
L. 448/2001 per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare del suddetto incremento.
Mancata
perequazione
automatica per
le pensioni dei
residenti all’estero
Si interviene in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici prevedendo in via eccezionale, per l’anno 2025, che la rivalutazione non sia riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti di importo complessivamente superiore al trattamento minimo INPS.

4 ALTRE PRINCIPALI NOVITà

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2025.

ArgomentoDescrizione
Obbligo di
PEC per gli
amministratori
di società
Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese. A decorrere dall’1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese. Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempiuto.
Termini per
l’accredito dei
pagamenti
effettuati con strumenti
elettronici
Con particolare riguardo ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici, viene posto a carico dei prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di: accreditare gli importi giornalieri in favore dei beneficiari entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione degli ordini di pagamento; in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo. Adeguamento alle nuove prescrizioni I prestatori di servizi di pagamento devono adeguarsi alle suddette prescrizioni entro il 30.6.2025.
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