Sospensione ad agosto degli avvisi bonari – Pagamento delle somme o della prima rata sospeso sino al 4 settembre

La sospensione feriale dei termini processuali disciplinata dall’art. 1 della L. 742/69 non opera naturalmente per i pagamenti delle somme derivanti da liquidazione automatica o da controllo formale delle dichiarazioni.

Esistono però norme che bloccano l’invio degli avvisi bonari e che sospendono il pagamento di tutte le somme o della prima rata durante il periodo estivo.

La sospensione dell’invio delle comunicazioni bonarie è molto recente essendo stata introdotta dall’art. 10 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 secondo cui, salvo casi di urgenza, è sospeso nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre fino al 31 dicembre di ogni anno, l’invio:
– degli avvisi emessi al termine della liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);


– degli avvisi emessi a seguito del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);

– degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata disciplinati dall’art. 1 comma 412 della L. 311/2004, nonché

– delle lettere c.d. di compliance disciplinate dall’art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014.

Nella liquidazione automatica e nel controllo formale delle dichiarazioni al contribuente viene notificato un “avviso bonario”. Se egli ritiene, può versare gli importi (o la prima rata) entro 30 giorni, fruendo della riduzione delle sanzioni a un terzo o a due terzi, evitando la notifica della cartella di pagamento.

Oltre alla sospensione dell’invio degli avvisi bonari, l’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 stabilisce che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per il pagamento delle somme intimate con avviso bonario, di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e 1 comma 412 della L. 311/2004 (è compresa, dunque, anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata).
Quindi, il termine di 30 giorni, utile per fruire della definizione dell’avviso bonario, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre.

Insomma le ferie per il pagamento delle somme o della prima rata sono un po’ più lunghe di quelle relative all’invio degli avvisi.

Sebbene la legge non lo dica espressamente, laddove, ad esempio in quanto sono stati ravvisati casi di urgenza, l’avviso venisse notificato ad agosto, i 30 giorni dovrebbero decorrere dal 5 settembre.
Attenzione però: nessuna sospensione è prevista per il pagamento delle rate successive alla prima, accordate ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97.

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