DL 7.5.2024 n. 60 (c.d. DL “Coesione”) – Principali novità

1 premessa

Con il DL 7.5.2024 n. 60, pubblicato sulla G.U. 7.5.2024 n. 105, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (c.d. decreto “Coesione”).

Il DL 60/2024 è entrato in vigore l’8.5.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 60/2024.

Il DL 60/2024 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 credito d’imposta per investimenti nella zes unica per il mezzogiorno – estensione alle zls

L’art. 13 del DL 60/2024 ha previsto l’applicabilità del credito d’imposta per la ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, anche alle Zone logistiche semplificate (ZLS).

Ferma restando l’applicabilità, per quanto compatibile, dell’art. 16 co. 2 – 5 del DL 124/2023, viene previsto nello specifico che:

Disposizioni attuative

Con un successivo decreto interministeriale saranno definite le modalità di accesso all’agevolazione.

3 incentivi per l’autoimprenditorialità

Con gli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 vengono introdotti due incentivi all’autoimprenditorialità, denominati “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”.

In particolare, sono ammesse al finanziamento le iniziative economiche finalizzate all’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, comprese quelle che prevedono l’iscrizione a Ordini o Collegi professionali.

Le due misure incentivanti sono caratterizzate da una struttura sostanzialmente analoga, che si differenzia per gli importi differenziati e più consistenti per le aree del Mezzogiorno d’Italia.

Sul punto, si evidenzia che l’incentivo regolato dall’art. 18 (“Resto al Sud 2.0”) trova applicazione con riferimento alle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

3.1  soggetti destinatari

Le due misure incentivanti sono dirette ai giovani under 35 in possesso di uno dei seguenti requisiti:

3.2 attività finanziabili

Sono ammissibili a finanziamento innanzitutto gli interventi di sostegno all’investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l’avvio delle attività.

Rientrano poi nel novero dei finanziamenti:

Le attività finanziabili possono essere avviate:

Per quanto riguarda le imprese in forma collettiva, si consente la partecipazione anche a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma in esame come destinatari dei finanziamenti. Tuttavia, sono i predetti soggetti under 35 destinatari dei finanziamenti a dover obbligatoriamente esercitare il controllo e l’amministrazione della società.

3.3 importi degli incentivi

Il co. 7 degli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 individua, come incentivo di maggior interesse per l’avvio delle attività, l’erogazione di un voucher in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività finanziabili.

L’importo massimo è pari a:

Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l’importo massimo del voucher è di:

In alternativa, è possibile beneficiare di un aiuto in regime de minimis:

3.4 disposizioni attuative

Gli artt. 17 e 18 del DL 60/2024 demandano ad un apposito decreto interministeriale il compito di fissare i termini, i criteri e le modalità di concessione degli incentivi.

4 Incentivi per l’avvio di attività nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica

L’art. 21 del DL 60/2024 introduce due tipologie di incentivo per promuovere l’avvio di attività nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, da parte di giovani under 35, consistenti in:

Disposizioni attuative e autorizzazione comunitaria

L’operatività delle misure in esame è subordinata:

4.1 Esonero contributivo per le assunzioni

Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dall’1.7.2024 e fino al 31.12.2025, un’attività imprenditoriale operante nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possono chiedere l’esonero dei contributi a loro carico (in qualità di datori di lavoro) per le assunzioni:

Misura e durata

L’esonero:

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Rapporti con altre agevolazioni

L’incentivo in esame:

Acconti di imposta

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero contributivo in esame, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

4.2 Contributo per l’avvio dell’attività

I soggetti under 35 disoccupati che avviano imprese nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, dall’1.7.2024 al 31.12.2025, possono richiedere all’INPS un contributo per l’attività pari a 500,00 euro mensili:

Erogazione

Il contributo è erogato dall’INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata.

5 esonero contributivo per assunzioni nella ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO

L’art. 24 del DL 60/2024 riconosce ai datori di lavoro privati, che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, un esonero contributivo in caso di assunzione:

L’agevolazione spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.

Disposizioni attuative e autorizzazione comunitaria

L’operatività dell’agevolazione in esame è subordinata:

5.1 Condizioni

I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, nella medesima unità produttiva, a:

5.2 Misura e durata

L’esonero:

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5.3 Rapporti con altre agevolazioni

L’incentivo:

5.4 Acconti di imposta

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero contributivo in esame, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

6 ESONERO CONTRIBUTIVO PER assunzioni di under 35 (C.D. “BONUS giovani”)

L’art. 22 del DL 60/2024 riconosce ai datori di lavoro privati un esonero contributivo in caso di assunzione:

L’agevolazione spetta anche se il lavoratore, alla data dell’assunzione incentivata, è stato occupato a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.

Disposizioni attuative e autorizzazione comunitaria

L’operatività dell’agevolazione in esame è subordinata:

6.1 Condizioni

I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, nella medesima unità produttiva, a:

6.2 Misura e durata

L’esonero:

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

6.3 Rapporti con altre agevolazioni

L’incentivo in esame:

6.4 Acconti di imposta

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

7 ESONERO CONTRIBUTIVO PER assunzioni di DONNE SVANTAGGIATE (C.D. “BONUS DONNE”)

L’art. 23 del DL 60/2024 prevede, in favore dei datori di lavoro privati, l’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi INAIL), per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di 650,00 euro su base mensile, per ciascuna lavoratrice assunta a tempo indeterminato dall’1.9.2024 al 31.12.2025.

Le lavoratrici devono rientrare in una delle seguenti categorie:

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Disposizioni attuative

Con un successivo decreto interministeriale saranno definite le modalità attuative dell’agevolazione.

7.1 INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO

Viene richiesto che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

7.2 esclusioni

L’esonero contributivo non si applica ai:

7.3 rapporti con altre agevolazioni

L’esonero contributivo in esame:

7.4 ACCONTI Di IMPOSTA

Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio in questione.

8 iscrizione d’ufficio al siisl per i percettori di naspi e dis-coll

L’art. 25 del DL 60/2024 ha introdotto un meccanismo di iscrizione d’ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all’art. 5 del DL 4.5.2023 n. 48, conv. L. 3.7.2023 n. 85, per:

Gli iscritti d’ufficio sono tenuti a sottoscrivere il curriculum vitae, il patto di attivazione digitale e il patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini previsti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

A tal fine si potrà procedere precompilando le informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali o presso le banche dati detenute da amministrazioni o enti pubblici, ferma restando la possibilità, per gli interessati, di modificare o introdurre nuovi dati.

Incontro tra domanda e offerta

Il co. 2 dell’art. 25 del DL 60/2024 dispone che siano i Centri per l’impiego a individuare, anche per il tramite della piattaforma presente nel SIISL, le offerte di lavoro più congrue per i singoli iscritti.

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