Informativa sulle Erogazioni Pubbliche – modalità e termini di adempimento.

1 premessa

L’art. 1 co. 125 – 129 della L. 4.8.2017 n. 124 preve­­de specifici obblighi di informativa in capo ai sog­getti che percepiscono erogazioni pubbliche.

2 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

I destinatari degli obblighi possono essere clas­si­ficati in due categorie, che sono riepilogate nella se­guente tabella.

Destinatari
Enti non commercialiAssociazioni di pro­­­tezione am­bien­tale
Associazioni di consumatori
Associazioni, ONLUS e fon­dazioni
Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
ImpreseImprese soggette all’ob­­­bli­go di is­cri­­zione nel Re­gi­stro del­le imprese
Soggetti che re­di­go­no il bi­lancio in forma abbrevia­­ta
Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa
(imprenditori individuali, società di persone e micro imprese)

2.1 Enti non commerciali

Gli enti non commerciali sono tenuti a pubblicare le informazioni re­la­tive a sovvenzioni, sussidi, van­tag­gi, contributi o aiuti, agli stessi effet­ti­va­mente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pub­bli­­che Ammini­strazioni, in alternativa:

In riferimento alla prima versione della norma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali aveva previsto l’adempimento degli obblighi, in mancanza del sito Internet, attraverso la pubblicazione dei dati sulla pagina Facebook dell’ente oppure sul sito Internet della rete associativa alla quale l’en­­te del Terzo settore aderisce.

2.2 Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese

I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sus­sidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Ammi­ni­stra­zio­­ni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale (cioè sol­tanto ove esistente) bil­ancio consolidato.

Il termine per l’adempimento coincide, quindi, con quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.

Effetti del rinvio del termine di approvazione del bilancio

Ove il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguen­te­mente differita.

2.3 Soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata as­sol­vo­no all’obbligo mediante pub­blicazione delle infor­mazioni e degli importi, in alternativa:

2.4 Soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa

I soggetti non tenuti alla re­da­zione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) as­sol­vo­no all’obbligo mediante pub­blicazione delle infor­mazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pub­blico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.

Micro imprese

Sembrerebbe logico riferire la possibilità di inserire l’informativa nella Nota integrativa, in luogo del sito Internet, anche alle micro imprese, ancorché le stesse siano eso­nerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le ga­ranzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.

In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale.

Resta fermo che l’adempimento dovrebbe essere effettuato nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.

La semplificazione non sembra, invece, riferibile a imprenditori individuali e società di persone, data la carenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa.

3 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Pertanto, il beneficio economico rice­vu­to è oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovven­zioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantag­gio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).

Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevo­lazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni). La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato sog­getto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.

Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta (gli apporti che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo), una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che so­no dovute a titolo di risarcimento.

Agevolazioni concesse a seguito della diffusione del Coronavirus

Le misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epi­de­miologica da Coronavirus non sembravano dover essere oggetto dell’informativa in esame, trat­tan­dosi di aiuti aventi “carattere generale”.

Tali benefici erano concessi, infatti, a tutti i soggetti che possedevano determinati re­qui­si­ti, definiti dalla legge istitutiva. In tali ipotesi, non si instaurava, quindi, un rapporto “par­ti­colare” tra ente pubblico e soggetto beneficiario.

Cinque per mille dell’IRPEF

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il contributo del cinque per mille, rientrando tra i vantaggi aventi “carattere generale”, non è soggetto agli obblighi di pubblicità in esame.

4 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Gli obblighi di informativa (sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese) riguardano gli importi “effettivamente erogati”.

Ai fini della rendicontazione, occorre, quindi, applicare il criterio di cassa, mentre non assume ri­lie­vo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

L’eventuale difformità del criterio di cassa previsto per l’adempimento degli ob­blighi in esame rispetto al criterio di competenza da applicare ai fini della redazione del bilancio potrebbe determinare problematiche applicative.

4.1 Erogazioni in natura

In relazione ai vantaggi economici di natura non monetaria (ad esempio, la fruizione dei locali di un ente pubbli­co mediante un contratto di comodato gratuito), sembrerebbe corretto fornire l’infor­ma­tiva nell’e­ser­­cizio in cui gli stessi sono fruiti.

In caso di beni acquisiti a titolo gratuito, potrebbe, invece, farsi riferimento all’esercizio di iscrizione del bene in bilancio.

4.2 Informazioni rilevanti e modalità espositive

Le informazioni dovrebbero preferibilmente essere fornite in for­ma schematica o tabellare, con espresso riferimento alla norma di legge.

In particolare, occorre indicare le seguenti in­for­mazioni:

  • la causale dell’attribu­zio­ne.

5 PROVENIENZA DELLE EROGAZIONI

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti indicati nella seguente tabella.

Sono escluse le risorse riconducibili a soggetti pubblici di altri Stati (europei o extraeuropei) e alle istituzioni europee.

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative.
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni.
Istituzioni universitarie.
Istituti autonomi case popolari.
Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni.
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN).
Agenzie ministeriali.
Autorità portuali.
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
Enti pubblici economici e Ordini professionali.
Società in controllo pubblico, escluse le società quotate e le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Ammini­stra­zioni Pubbliche.
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da Pubbliche Amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da Pub­bli­che Am­mi­ni­strazioni.
Società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di per­sonalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000,00 euro, che eser­citano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle Ammini­stra­zioni Pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

6 Erogazioni indicate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), è prevista l’esenzione dall’obbligo di informativa in esame.

Rinvio al Registro nazionale degli aiuti di Stato – Soppressione

La L. 27.10.2023 n. 160 (entrata in vigore il 30.11.2023) ha soppresso la condizione per cui, a fronte dell’esenzione dagli obblighi di informativa in esame, l’esistenza degli aiuti di Stato e de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) doveva essere dichiarata nella Nota integrativa oppure sul sito Internet.

La semplificazione sembra riferibile, in mancanza di una specifica norma di decorrenza, alle erogazioni pubbliche percepite nel 2023, da rendicontare nel 2024.

7 LIMITE di valore che esclude gli obblighi di pub­bli­cazione

Gli ob­blighi di pub­bli­cazione relativi alle erogazioni pubbliche non si applicano ove l’importo mo­ne­ta­rio di sov­venzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati sia infe­rio­re a 10.000,00 euro nel pe­rio­do considerato.

Secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il limite di 10.000,00 euro dovrebbe essere riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla sin­gola erogazione.

Conseguentemente, l’obbligo informativo sussisterebbe laddove il totale dei vantaggi economici ri­cevuti sia pari o superiore a 10.000,00 euro, quantunque il valore della singola erogazione sia in­feriore a 10.000,00 euro.

Secondo Assonime, invece, il limite dovrebbe essere riferito al totale dei van­taggi eco­no­mici che il beneficiario ha ricevuto da un medesimo soggetto nel periodo di riferimento.

Pertanto, se le somme ricevute da un medesimo soggetto sono pari o superiori al limite, esse van­no rendicontate, anche se il valore della singola erogazione è inferiore a 10.000,00 euro.

8 Regime sanzionatorio

L’inosservanza degli obblighi di pubblicazione rela­tivi alle ero­ga­zioni pubbliche comporta una san­zione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria del­l’a­dempimento agli obblighi di pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ot­tem­perato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione am­ministrativa pecuniaria, si applica la sanzione del­la restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure dal­l’Amministrazione vigilante o competente per materia.

Termine per l’applicazione delle sanzioni

Il legislatore ha prorogato più volte, negli ultimi anni, il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento.

Da ultimo in ordine temporale, in relazione alle erogazioni percepite nel 2022 (da rendicontare nel 2023) il termine per l’applicazione delle sanzioni è stato prorogato all’1.1.2024.

A quanto ci consta, non sono state, invece, previste proroghe in relazione alle erogazioni percepite nel 2023, da rendicontare nel 2024.

9 Termine per l’adempimento

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi erogati “nell’esercizio finanziario precedente”.

Pertanto, fatte salve eventuali proroghe del termine per l’applicazione delle sanzioni, nel 2024 dovrebbero essere rendicontate le somme erogate nel 2023.

In particolare, l’obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto:

Società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare

Posto che, come detto, la norma fa riferimento agli importi erogati “nell’esercizio finanziario pre­ce­dente”, il riferimento temporale per l’informativa sembrerebbe coincidere con il periodo ammini­strativo (e non con l’anno solare).

Pertanto, una società con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare che chiude il periodo am­ministrativo, ad esempio, il 30.6.2024, dovrebbe fornire l’informativa sulle erogazioni ricevute dall’1.7.2023 al 30.6.2024.

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