DL 1.3.2022 n. 17 (c.d. decreto “Energia”) conv. L. 27.4.2022 n. 34 – Principali novità

1 premessa

Con il DL 1.3.2022 n. 17, pubblicato sulla G.U. 1.3.2022 n. 50, sono state emanate disposizioni urgenti in particolare per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale (c.d. decreto “Energia”).

Il DL 17/2022 è entrato in vigore il 2.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per nu­­merose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Il DL 1.3.2022 n. 17 è stato convertito nella L. 27.4.2022 n. 34, pubblicata sulla G.U. 28.4.2022 n. 98 ed entrata in vigore il 29.4.2022, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 17/2022, tenendo conto delle modifiche ed integrazioni apportate in sede di conversione in legge.

2 PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONi NON QUOTATE e DEI TERRENI

L’art. 29 del DL 17/2022 convertito proroga anche per l’anno 2022 la possibilità di rideterminare il co­sto fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), non detenuti in re­gi­me d’impresa, ai sensi degli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, suscettibili di produrre plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ce­duti a titolo oneroso.

In sede di conversione in legge del DL 17/2022, il termine per porre in essere i previsti adempimenti è stato differito dal 15.6.2022 al 15.11.2022.

2.1 Ambito soggettivo

Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:

  • le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa;
  • le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio di impresa;
  • i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipa­zioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

In caso di partecipazione o di terreno acquistati in regime di comunione dei beni, entrambi i co­in­te­sta­tari devono procedere con il versamento dell’imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile.

2.2 Requisito del possesso e perfezionamento dell’opzione

Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell’1.1.2022.

Entro il 15.11.2022 (prima entro il 15.6.2022), occorrerà:

  • effettuare la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
  • procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente.

È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.11.2022, applicando un interesse annuo del 3%.

2.3 Scomputo o rimborso dell’imposta sostitutiva già versata

Qualora il contribuente intenda avvalersi dell’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei ter­reni posseduti (art. 7 del DL 70/2011 e circ. Agenzia delle Entrate 47/2011, § 2):

  • non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
  • può scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.

Inoltre, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato:

  • entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73;
  • calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell’intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all’ultima rivalutazione che viene effettuata.

3 proroga della sospensione dei versamenti nel settore dello sport

L’art. 7 co. 3-bis e 3-ter del DL 17/2022 convertito è intervenuto sulla sospensione dei versamenti disposta dall’art. 1 co. 923-924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento all’1.1.2022, ai sensi del DPCM 24.10.2020.

In particolare, il decreto estende l’ambito temporale della sospensione dei versamenti e modifica le tempistiche della ripresa degli stessi.

3.1 versamenti sospesi

Sono sospesi fino al 31.7.2022 (in luogo del precedente limite del 30.4.2022) i termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (nonché per i relativi adempimenti);
  • all’IVA;
  • ai versamenti delle imposte sui redditi.

3.2 ripresa dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31.8.2022.

Rimane possibile il pagamento rateale, senza interessi, con le seguenti modalità:

  • 50% del totale dovuto in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata entro il 31.8.2022;
  • restante 50% entro il 16.12.2022.

4 Opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi “edilizi”

Gli artt. 29-bis e 29-ter del DL 17/2022, inseriti in sede di conversione, contengono disposizioni riguardanti le opzioni per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante e per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, che possono essere esercitate in luogo della fruizione diretta in dichiarazione dei redditi dell’agevolazione in conseguenza all’esecu­zione di determinati interventi “edilizi”.

4.1 quarta cessione per le banche a favore dei correntisti

L’art. 29-bis del DL 17/2022 convertito integra la disciplina della cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, consentendo un’ulteriore cessione (successiva alle tre già previste: la prima a favore di tutti i soggetti e le altre due a favore dei soggetti “vigilati”):

  • da parte delle banche;
  • a favore dei loro correntisti;
  • qualora la comunicazione dell’opzio­ne ex art. 121 del DL 34/2020 sia trasmessa dall’1.5.2022.

4.2 proroga del termine di comunicazione dell’opzione per i soggetti ires e i TITOLARI DI PARTITA iva

L’art. 29-ter del DL 17/2022 convertito prevede un’ulteriore proroga al 15.10.2022 del termine entro cui deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura per le detrazioni edilizie, ex art. 121 del DL 34/2020, relativamente alle:

  • spese sostenute nel 2021;
  • rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Tale ulteriore proroga trova applicazione soltanto per:

  • i soggetti passivi IRES e i titolari di partita IVA;
  • tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022.

5 superbonus del 110% – ESTENSIONE alle sonde geotermiche

L’art. 15 co. 1-bis del DL 17/2022 convertito riconosce, tra le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” ex art. 119 co. 1 lett. b) e c) del DL 34/2020, anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici che sostituiscono quelli di climatizzazione invernale esistenti.

6 aliquota iva del 5% per le somministrazioni di gas metano

L’art. 2 del DL 17/2022 convertito ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di ali­quota IVA per le somministrazioni di gas metano, già previste per l’ultimo trimestre 2021 (art. 2 del DL 130/2021) e per il primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021).

In particolare, si prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5%, in via derogatoria rispetto a quan­to ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei con­su­mi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

L’aliquota IVA agevolata spetta anche in relazione agli impieghi di gas metano per combustione che fruiscono dell’esenzione dal pagamento dell’accisa o dell’accisa con aliquota ridotta.

Esclusioni

Non beneficiano dell’agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.

7 credito d’imposta per LE imprese energivore

L’art. 4 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.

In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 20% inizialmente previsto) per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un in­cre­mento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, an­che tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:

  • l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con rife­rimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
  • il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

7.1 utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • entro il 31.12.2022;
  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

7.2 cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:

  • solo per intero;
  • ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione;
  • fatte salve due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai professio­nisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

7.3 Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

8 credito d’imposta per LE imprese a forte consumo di gas

L’art. 5 del DL 17/2022 convertito prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% (ex art. 5 del DL 21/2022, in luogo del 15% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022. Si segnala, peraltro, che il DL c.d. “Aiuti”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 2.5.2022 e non ancora pubblicato in G.U., prevede l’ulteriore incremento del credito d’imposta al 25%.

L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pub­blicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

8.1 utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • entro il 31.12.2022;
  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

8.2 cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:

  • solo per intero;
  • ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione;
  • fatte salve due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere, ai profes­sio­nisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione.

8.3 Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

9 crediti d’imposta per LE imprese operanti nel settore dell’autotrasporto

L’art. 6 del DL 17/2022 convertito prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’au­totrasporto.

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del com­ponente “AdBlue” necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di tra­sporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’ac­quisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.

9.1 utilizzo dei crediti d’imposta

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

9.2 Trattamento fiscale

I suddetti crediti d’imposta:

  • non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

10 credito d’imposta per investimenti di efficienza energetica nel mezzogiorno

L’art. 14 del DL 17/2022 convertito riconosce fino al 30.11.2023 un credito d’imposta, nella misura massima consentita dal regolamento UE 651/2014, alle imprese che effettuano investimenti per ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

10.1 utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

10.2 Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

11 credito d’imposta per investimenti pubblicitari – nuova disciplina dal 2023

L’art. 25-bis del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha disposto che, a decorrere dal 2023, il credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 sia concesso:

  • esclusivamente per gli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • nella misura unica del 75% del valore incrementale dei suddetti investimenti, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro l’anno.

12 modifiche al regime transitorio DI deducibilità DELLE perdite su crediti DI BANCHE E ASSICURAZIONI

L’art. 42 co. 1 – 1-ter del DL 17/2022 convertito interviene sul regime transitorio previsto dall’art. 16 co. 3 – 4 e 8 – 9 del DL 83/2015 in ordine alla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni. La disposizione è stata modificata nell’iter di conversione nella L. 34/2022.

Nessuna novità interessa, invece, il regime vigente per le altre imprese mercantili, industriali e di servizi.

12.1 Disciplina in vigore

12.1.1 IRES

Dal 2015, sono interamente deducibili nell’esercizio di imputazione a Conto economico (art. 106 co. 3 del TUIR):

  • le svalutazioni e le perdite su crediti (al netto delle rivalutazioni) vantati dagli intermediari finanziari verso la propria clientela (iscritti in bilancio a tale titolo), nonché dalle assicurazioni verso gli assicurati;
  • le perdite sugli stessi crediti derivanti da cessione a titolo oneroso.

12.1.2 IRAP

Dal 2015, sono interamente deducibili nell’esercizio di imputazione a Conto economico (artt. 6 e 7 del DLgs. 446/97):

  • in capo agli intermediari finanziari, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo;
  • in capo alle imprese di assicurazione, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.

12.2 Regime transitorio

Sia ai fini IRES che IRAP, per il 2015, i suddetti componenti reddituali sono risultati deducibili nel limite del 75% del loro ammontare.

L’eccedenza rispetto a tale limite, nonché le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di va­lo­re nette relative ai suddetti crediti iscritte in bilancio fino al 2014 (non ancora dedotte in base alla precedente disciplina), sono deducibili per:

  • il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2016;
  • l’8% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2017;
  • il 12% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (la deduzione del 12%, all’inizio spettante per il periodo d’im-posta in corso al 31.12.2019, era stata differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 e ai tre successivi ex art. 1 co. 712 della L. 160/2019);
  • il 5% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2025;
  • il 10% del relativo ammontare nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2026 (la deducibilità di tale quota, originariamente prevista per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, era stata così rinviata dall’art. 1 co. 1056 della L. 145/2018).

12.2.1 Rinvio della quota deducibile per il 2022

Per effetto del DL 17/2022 convertito, viene rinviata, in quote costanti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e ai tre successivi (2023, 2024, 2025 e 2026, per i soggetti “solari”) la deduzione della quota del 12%, spettante per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (2022, per i soggetti “solari”).

La versione originaria del DL prevedeva, invece, il differimento della quota del 12%, spettante per il 2021: tale modifica avrebbe però avuto effetti retroattivi sui bilanci relativi all’esercizio 2021 e su altri documenti a validità esterna riferiti al 2021, già redatti o in corso di redazione al 2.3.2022 (data di entrata in vigore del DL 17/2022) da parte dei soggetti interessati. La modifica apportata in sede di conversione in legge scongiura tali conseguenze.

12.2.2 Anticipazione al 2022 del 53% della quota deducibile per il 2026

Al fine di garantire la neutralità finanziaria della modifica normativa, si prevede l’anticipazione al 2022 della deducibilità della quota del 10% prevista per il 2026 per una parte pari al 53% del relativo ammontare.

12.2.3 Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP

Sempre per garantire la suddetta neutralità finanziaria, è stato previsto l’obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP relativi ai periodi d’imposta dal 2022 fino al 2027.

In particolare, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 viene previsto che:

  • in caso di adozione del metodo storico, si assume, quale imposta del periodo d’imposta prece­dente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della quota deducibile nel 2021;
  • in caso di adozione del metodo previsionale, l’IRES e l’IRAP presunte, relative al 2022, sono calcolate senza considerare l’anticipazione al 2022 della deducibilità del 53% della quota del 10% prevista per il 2026.

13 AGEVOLAZIONI per i contratti di comodato con profughi dall’ucraina

L’art. 38 co. 1-bis del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, introduce un’esenzione dall’imposta di registro e di bollo, operante fino al 31.12.2022, per la registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall’Ucraina.

13.1 esenzione da imposta di registro e di bollo

Ai sensi dell’art. 5 co. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, gli atti di comodato d’uso gratuito immobiliare scontano l’imposta di registro fissa nella misura di 200,00 euro.

Tali atti sono soggetti a registrazione in termine fisso se redatti in forma scritta.

In presenza delle condizioni previste dalla norma, la registrazione degli atti di comodato avverrà, fino al 31.12.2022, in esenzione sia dall’imposta di registro che dall’imposta di bollo (normalmente dovuta nella misura di 16,00 euro per ogni foglio di 4 facciate ai sensi dell’art. 1 o 2 della Tariffa, allegata al DPR 642/72).

13.2 Ambito soggettivo e oggettivo

L’agevolazione riguarda i contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie stipulati a favore di:

  • cittadini di nazionalità ucraina;
  • altri soggetti provenienti comunque dall’Ucraina.

Il rinvio, operato dalla norma agevolativa, all’art. 5 co. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 sembra limitare il campo di applicazione dell’agevolazione ai contratti di comodato immobiliare, anche perché quelli aventi ad oggetto beni mobili non sono soggetti ad obbligo di registrazione se formati per scrittura privata non autenticata o in forma verbale.

L’espressione usata dal legislatore “gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d’uso gratuito”, potrebbe suggerire l’esenzione anche per tutti gli atti collegati eventualmente utilizzati per la registrazione del contratto di comodato.

13.3 Ambito temporale

L’esenzione è limitata temporalmente, trovando applicazione fino al 31.12.2022.

14 definizione di “società cooperative edilizie di abitazione”

L’art. 28-bis del DL 17/2022, inserito in sede di conversione in legge, fornisce una definizione di “società cooperative edilizie di abitazione”, ai soli fini della legge sulle cooperative (L. 31.1.92 n. 59), stabilendo che sono tali le società cooperative:

  • costituite ai sensi degli artt. 2511 ss. c.c.;
  • che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l’as­se­gnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento o in locazione;
  • che possono svolgere, in via accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all’og­getto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all’attività caratteristica delle cooperative di abitazione.

Rispetto alla definizione di “cooperative edilizie di abitazione” contenuta nel Regolamento del co­mi­tato per l’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi (decreto Ministero dello sviluppo economico 26.7.2007), la nuova norma prevede espressamente la possibilità per le cooperative edilizie di abitazione di svolgere attività in favore di soggetti terzi non so­ci (c.d. “mutualità esterna”), in misura strumentale e accessoria rispetto all’oggetto sociale princi­pale e senza fini di speculazione privata.

15 FONDO NUOVE COMPETENZE – estensione

L’art. 24 del DL 17/2022 convertito ha modificato l’art. 11-ter del DL 146/2021, conv. L. 215/2021, inserendo al co. 2, in merito alle caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, da ridefinire con il decreto ministeriale di cui al medesimo comma, anche coloro che:

  • abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell’art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133,
  • ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all’art. 1 co. 478 della L. 30.12.2021 n. 234, in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle com­petenze dei la­voratori.
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